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STUDI GIURIDICI
altrimenti, si verterebbe nella fattispecie di cui al comma precedente,
per la quale invece presidiano le altre condizioni sopra citate (impossibilità di
procedere alla cessione dell’azienda e contestuale messa in liquidazione della
stessa; valutazione sulla ripercussione negativa dello smembramento del-
l’azienda sui livelli occupazionali; accollo degli oneri connessi alla liquidazio-
ne aziendale da parte degli enti territoriali beneficiari degli immobili estro-
messi).
in conclusione, sul piano pratico e operativo, è doveroso evidenziare
come per entrambe le tipologie di estromissione, attesa la peculiarità per cui
beni immobili di un soggetto giuridico distinto dall’erario siano acquisiti al
patrimonio dello stato, sia indefettibile che l’operazione si traduca contabilmen-
te nell’espunzione dei cespiti in questione dal bilancio dell’azienda.
segnatamente i beni de quibus, divenendo in capo allo stato, come tali
devono risultare trascritti autonomamente nei pubblici registri, assunti nella
consistenza patrimoniale statale e depennati dalle scritture contabili dell’azienda
con le corrispondenti variazioni di bilancio. successivamente, e soltanto dopo
il compimento dell’attività amministrativa e contabile sopra descritta, l’agenzia
potrà assumere le determinazioni di competenza in ordine al possibile trasferi-
mento del bene immobile al patrimonio indisponibile dell’ente territoriale
richiedente.
6. La destinazione dei beni mobili
nell’ambito della procedura di destinazione, varie sono le tipologie dei
beni mobili confiscati: preziosi, opere d’arte, mezzi motorizzati registrati e non,
denaro, titoli azionari, partecipazioni societarie, prodotti e strumenti finanziari
o bancari e qualsiasi altro oggetto o titolo che abbia un proprio valore econo-
mico per cui sia suscettibile di un’utilità.
in particolare, il legislatore antimafia ha voluto dedicare una peculiare
disciplina per i beni mobili confiscati in via autonoma. L’art. 48 comma 1 del
codice antimafia, segnatamente, esordisce regolamentando la destinazione di
somme di denaro confiscate.
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