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LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IL LORO
RIUTILIZZO PER FINI DI PUBBLICO INTERESSE NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO
medesima e dopo aver valutato le eventuali ricadute negative sul piano occupa-
zionale che potrebbero scaturire dalla liquidazione della essa.
È onere, quindi, dell’organo amministrativo dell’azienda valutare tutti i
profili posti a fondamento della successiva determinazione dell’agenzia di addi-
venire alla liquidazione, in primis la verifica che la cessione di azienda non sia
possibile, magari dopo aver esperito preventivamente il tentativo infruttuoso di
venderla.
altra condizione, inoltre, da cui non può prescindersi ai fini dell’estromis-
sione degli immobili dal resto del compendio aziendale, è l’accollo delle spese
connesse alla liquidazione dei beni residui da parte degli enti territoriali richie-
denti. il legislatore, in questo caso, ha ritenuto di porre a carico degli enti i costi
di un’operazione che di per sé esula dalle ordinarie procedure di destinazione
aziendale.
in altri termini, lo scioglimento di una realtà aziendale è derivato dalla
scelta di favorire un ente territoriale nel perseguimento delle proprie finalità isti-
tuzionali o sociali e pertanto esso stesso deve sostenerne gli oneri relativi alla
gestione e alla dismissione del restante patrimonio aziendale.
L’altra tipologia di estromissione è prevista dal comma 8 dell’art. 117.
qui, invece, si tratta di una fattispecie ove le condizioni da prendere in
esame sono diverse. L’agenzia, difatti, ha facoltà di disporre l’estromissione dei
beni immobili di un’azienda confiscata “non in liquidazione” in favore degli enti
territoriali richiedenti, qualora siano beni che gli enti medesimi “già utilizzino”
per le proprie finalità istituzionali e sempre che l’operazione non sia in alcun
modo di pregiudizio per i diritti dei creditori dell’impresa.
anche in tale ipotesi, l’organo amministrativo dell’azienda è tenuto a com-
piere talune verifiche sulla sussistenza delle condizioni per la determina
dell’agenzia finalizzata all’estromissione.
per prima cosa, occorre accertare che l’operazione di specie non sacrifichi
le legittime pretese dei creditori dell’azienda, ove si consideri il loro affidamento
sulla garanzia patrimoniale presumibilmente più cospicua, rappresentata per
l’appunto dagli immobili.
È altresì necessario che gli immobili in parola “siano già in uso” per fina-
lità istituzionali degli enti territoriali interessati.
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