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LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IL LORO
RIUTILIZZO PER FINI DI PUBBLICO INTERESSE NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO
L’agenzia per i beni confiscati, a mente della predetta normativa, provve-
de a versare al fondo unico giustizia le seguenti somme di denaro:
a) quelle propriamente confiscate in via autonoma, salvo che non debbano
essere utilizzate ai fini della gestione di altri beni confiscati ovvero per il risar-
cimento delle vittime di mafia;
b) i proventi della vendita, anche mediante trattativa privata, di beni mobili
confiscati, al netto di quella quota finalizzata al risarcimento delle vittime di
mafia(12);
c) quelle riscosse a seguito del recupero dei crediti personali, salvo il caso
di insolvibilità accertata del debitore o di antieconomicità del recupero del cre-
dito medesimo.
in tale disposizione normativa, a parte la prioritaria tutela che il legislatore
riserva alle vittime di mafia, emerge in tutta la sua rilevanza una disciplina “sem-
plificata” della gestione dei beni mobili in genere. ci si riferisce in particolare
all’ipotesi di vendita, che viene ammessa addirittura “anche mediante trattativa
privata”, senza operare alcun rimando alle norme ispirate ai principi che presi-
diano le procedure concorsuali di selezione del potenziale acquirente. tale
disciplina, in sostanza, sembra stridere e, per alcuni versi, contraddire quell’altra
prevista per la vendita dei beni immobili e aziendali oggetto di confisca, ove
invece si dispone di adottare tutte le cautele atte a scongiurare ogni eventuale
possibilità di abuso nella scelta del contraente.
ad ogni modo, sebbene vi sia nella lettera della norma un formale discri-
men tra le due discipline, ciò non esclude che nelle procedure di vendita di
beni mobili confiscati in via autonoma l’agenzia richieda alla prefettura terri-
torialmente competente gli accertamenti antimafia sul conto del soggetto
potenzialmente interessato all’acquisto, indipendentemente dalla modalità
procedurale intrapresa (licitazione privata o trattativa privata) per la sua indi-
viduazione.
oltre alla vendita, il testo unico antimafia contempla anche altre forme
“residuali” di destinazione dei beni mobili confiscati in via definitiva.
(12) - ai sensi del comma 1 bis dell’art. 48 del codice antimafia, introdotto dall’art. 2 del d.L.
104/2013 convertito con modificazioni dalla legge 128/2013, l’agenzia è tenuta a versare
parte dei proventi della vendita, per l’esattezza nella misura del 3% del totale, al “fondo
integrativo statale per la concessione di borse di studio” (ex art. 18 del d.lgs. 68/2012).
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