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LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IL LORO
RIUTILIZZO PER FINI DI PUBBLICO INTERESSE NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO
nell’atto, di rogare passaggi di proprietà senza che siano state ottenute le certifi-
cazioni antimafia sul conto del potenziale acquirente e senza che sia decorso un
determinato lasso temporale, in analogia alla vendita degli immobili confiscati
autonomamente(9).
La rassegna delle categorie di destinazione dei beni aziendali si conclude
con la previsione della liquidazione all’art. 48 comma 8 lett. c) del codice anti-
mafia. come per la vendita, anche la liquidazione è ammessa allorquando “sia
di maggior utilità per l’interesse pubblico ovvero sia finalizzata al risarcimento
delle vittime dei reati di mafia”. pur tuttavia, essa va disciplinata in coordinazio-
ne con le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che espressamente
la regolamentano con riferimento alle varie tipologie di enti interessati, societari
e non.
in particolare, senza voler ampliare la presente trattazione ad altri ambiti
che concernono più propriamente il diritto delle imprese e delle società, si può
sostanzialmente affermare che in ordine a siffatta categoria di destinazione
occorre operare la seguente distinzione:
a) imprese individuali e società di persone “non più operative” (le c.d.
“scatole vuote”), per le quali il d.p.r. 247/2004(10), ricorrendone i presupposti,
stabilisce la procedura semplificata per la cancellazione dal registro delle impre-
se;
b) imprese individuali e società di persone “operative sul mercato”, per le
quali invece trovano applicazione le norme speciali in materia(11), oltre alle
norme del codice civile;
c) società di capitali, per le quali trova applicazione la normativa di cui agli
artt. 2484 e ss. del codice civile. ovviamente, per le tipologie di aziende di cui
alle lett. b) e c) non è possibile pervenire alla cancellazione secondo la procedu-
ra semplificata. anzi, la tempistica relativa alla liquidazione sarà di volta in volta
rapportata alle criticità rilevate in sede di gestione delle aziende medesime.
(9) - fLorio p., bosco g.m., d’amore L., op.cit., ed. Wolters Kluwer italia.
(10) - d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247 “regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla
cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”.
(11) - art. 5 d.p.r. 322/1998 per le ditte individuali; artt. 2275 - 2283 c.c. per le società semplici;
artt- 2309 - 2312 c.c. per le società in nome collettivo; artt. 2324 c.c. per le società in acco-
mandita semplice.
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