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STUDI GIURIDICI
in tal caso, sarebbe auspicabile che il legislatore prevedesse, con tutte le
cautele del caso, un ampliamento dei soggetti potenziali contraenti, anche
nella considerazione che la vendita dei patrimoni illeciti da parte dello stato
genererebbe un aumento considerevole delle entrate erariali, così da rifletter-
si positivamente nel conseguimento degli obiettivi di crescita economica per
la collettività intera.
continuando nella trattazione, vi è da soggiungere che il codice antimafia,
in particolare, pone un limite anche al valore di vendita del bene immobile.
esso, difatti, risulta determinato dalla valutazione stimata dall’amministratore
giudiziario nella propria relazione o dalla nuova stima operata dall’agenzia, ed
è suscettibile di riduzione in misura non inferiore all’ottanta per cento del valore
stimato, solo se entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso non siano
pervenute proposte di acquisto per il corrispettivo stabilito.
il legislatore, nella disciplina dell’attuazione di tale modalità di destinazio-
ne, prosegue nell’elencazione delle attività prettamente operative ad essa con-
nesse: gli accertamenti antimafia sul conto del soggetto acquirente, da richiede-
re al prefetto competente per territorio; la pubblicità della procedura di aliena-
zione sui siti web dell’agenzia, della prefettura nel cui territorio insiste l’immo-
bile e dell’agenzia del demanio; la comunicazione all’autorità di pubblica
sicurezza dell’avvenuta alienazione in aderenza alle disposizioni di cui alla legge
191/1978; il divieto di alienazione del bene nel quinquennio successivo alla tra-
scrizione del contratto di vendita.
La norma codicistica, infine, conclude con lo stabilire le attività successive
all’alienazione, che consistono nel versamento del ricavato della vendita, al
netto delle spese, al fondo unico giustizia, per essere riassegnato al cinquanta
per cento al ministero dell’interno, per le esigenze di tutela della pubblica sicu-
rezza e del soccorso pubblico, e all’altro cinquanta per cento al ministero della
giustizia, per il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari.
altra ipotesi “residuale” è rappresentata dalla distruzione o demolizione
del bene immobile. nel particolare, l’art. 112 comma 2 del codice antimafia la
prevede addirittura quale ipotesi subordinata alla vendita stessa, laddove
disponga anche la condizione dell’inalienabilità del cespite per poter addivenire
alla determinazione di abbatterlo.
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