Page 144 - Rassegna 1-2016
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STUDI GIURIDICI

      anzitutto, il bene trasferito è suscettibile di essere restituito all’avente tito-
lo, ex art. 46 del codice antimafia, ove si verifichino le condizioni per renderlo
indietro, salvo la cosiddetta restituzione per equivalente nel caso in cui la resti-
tuzione fisica del bene sia di pregiudizio per il pubblico interesse; poi, è sempre
possibile che lo stesso trasferimento del bene venga revocato dall’agenzia in
caso di inerzia dell’ente protratta per un anno ovvero, ai sensi dell’art. 112
comma 4 lett. h), per mancato o difforme utilizzo riguardo alle finalità prescrit-
te o in altri casi, ben più gravi, come la denegata ipotesi di riacquisizione indi-
retta del bene da parte del soggetto contro cui è stato confiscato in origine o da
parte di altri soggetti contigui ad organizzazioni malavitose.

      gli enti territoriali, quindi, provvedono ad approntare un apposito elenco
dei beni confiscati loro trasferiti, che viene reso pubblico “con adeguate forme
e in modo permanente”. in proposito, generalmente tutti gli enti territoriali
pubblicano sul proprio sito web tale elenco ovvero lo rendono conoscibile ed
accessibile secondo le modalità che la vigente normativa pubblicistica stabili-
sce.

      detto elenco, in ossequio ai principi sulla trasparenza amministrativa, deve
indicare tutti i dati concernenti la consistenza, l’identificazione, la destinazione
e l’utilizzazione dei beni nonché, ove concessi in uso a titolo gratuito a terzi, i
dati concernenti i terzi medesimi, i termini e l’oggetto dell’atto di concessione.

      i beni per come trasferiti, infatti, possono essere utilizzati o gestiti diret-
tamente dall’ente per le proprie finalità istituzionali o sociali ovvero affidati in
concessione gratuita a terzi sulla base di un’apposita convenzione. il beneficia-
rio, in tal caso, deve essere individuato dall’ente previo espletamento di una
pubblica selezione avviata nel rispetto di quei canoni normativi (trasparenza,
adeguata pubblicità, parità di trattamento) che presidiano nella scelta del con-
traente.

      i soggetti per così dire “contraenti”, ovverosia comunità, anche giovanili,
enti, associazioni maggiormente rappresentative di enti locali, comunità tera-
peutiche e di recupero per tossicodipendenti, associazioni di volontariato, coo-
perative sociali ed associazioni di protezione ambientale, operatori dell’agricol-
tura sociale riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono utilizzare il
bene concesso loro in conformità alle norme convenzionali.

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