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LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IL LORO
 RIUTILIZZO PER FINI DI PUBBLICO INTERESSE NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO

      i potenziali destinatari, quindi, sono così messi al corrente dell’esistenza di
un cespite confiscato, sul quale hanno la facoltà di esprimere il proprio parere
in ordine all’acquisizione ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, richiedere
ulteriori informazioni o dati di approfondimento per poter perfezionare la
manifestazione d’interesse. sulle istanze o manifestazioni di interesse rivolte
dagli enti potenziali destinatari, si pronuncia poi il consiglio direttivo
dell’agenzia ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 112 del codice anti-
mafia. particolare significato assume la delibera assunta dal predetto consesso,
allorquando sia chiamato ad esprimersi su concorrenti manifestazioni di inte-
resse ad acquisire il bene destinando.

      in tal caso, ad una più attenta analisi, il potere di destinazione appare piutto-
sto come una figura “mista” fatta sì di discrezionalità, ma caratterizzata da
momenti di vero e proprio vincolo o comunque di preferenza. non va così sotto-
valutata l’esistenza di profili di ordine gerarchico delle varie destinazioni ricavabili
dallo stesso art. 48, come ad esempio la vendita finalizzata al risarcimento delle vit-
time che è sovraordinata alle destinazioni di cui al comma 3, lett. a). né va dimen-
ticato quanto di recente statuito dalla consulta(6), secondo la quale “la restituzione
alle collettività territoriali delle risorse economiche illecite costituisce un principio
ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati”. tuttavia, resta pur sempre fermo
che non esiste un criterio preferenziale circa il mantenimento del bene al patrimo-
nio dello stato ovvero il suo trasferimento al patrimonio indisponibile di un ente
territoriale. tutto è rimesso al prudente apprezzamento dell’agenzia nazionale
che, in sede di deliberazione, non potrà prescindere da profili di ordine pratico,
economico, giuridico e sociale nell’adozione del provvedimento di destinazione.

a. Il mantenimento al patrimonio dello Stato

      La destinazione, quindi, può consumarsi in un solo procedimento quando
i beni immobili rimangono nell’alveo statale, ovvero sono mantenuti “per fina-
lità di giustizia, ordine pubblico, protezione civile e… per altri usi governativi o
pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni
statali…” (art. 48 comma 3 lett. a) del codice antimafia).

(6) - cfr. corte cost., sentenza 10 ottobre 2012, n. 234, regione sicilia c/agenzia nazionale.

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