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STUDI GIURIDICI
i beni così destinati sono assunti nella consistenza patrimoniale dello stato
ai sensi dell’art. 45 del codice antimafia. essi rientrano nel patrimonio indispo-
nibile dello stato e la loro natura giuridica è assimilabile a quella dei beni dema-
niali(7). più nel dettaglio, si può dire che essi soggiacciono al regime giuridico
proprio dei beni del demanio pubblico dello stato, “non potendo essere alienati
o formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano” (artt. 823 e 828 c.c.). pertanto, sui beni sottoposti
a misura ablatoria immane un vincolo di indisponibilità che ne preclude un uti-
lizzo diverso da quello prescritto conformemente alle finalità delle legge anti-
mafia. unica eccezione, come detto supra, è data dalla possibilità (prioritaria) di
vendere al fine di poter risarcire le vittime dei reati di tipo mafioso.
altra modalità di mantenere il bene al patrimonio dello stato è enunciata
nella lett. b) del medesimo comma 3 dell’art. 48 citato, laddove si prevede il c.d.
autofinanziamento per le finalità economiche dell’agenzia. in tal caso, infatti,
l’agenzia, previa autorizzazione del ministro dell’interno, si “autofinanzia”, uti-
lizzando il bene confiscato per ricavarne un reddito. tuttavia, si tratta di una
modalità che sino ad ora non ha mai trovato attuazione per via della complessa
procedura che occorrerebbe espletare in termini tecnici, normativi e finanziari
a fronte di entrate finanziarie non sempre garantite ed adeguate ai costi da sop-
portare.
dal punto di vista pratico-operativo, è l’agenzia del demanio l’organo
istituzionale preposto alla verifica dell’idoneità del bene destinando ad essere
adibito o utilizzato per “usi governativi o pubblici”. segnatamente, l’agenzia
del demanio provvede ai sensi dell’art. 2, comma 222, legge 191/2009 (cosid-
detta legge finanziaria 2010) alla verifica dei cosiddetti “quadri esigenziali” delle
amministrazioni statali che operano sul territorio. Le amministrazioni statali,
in sostanza, entro il 31 gennaio di ogni anno, compilano una “scheda” con la
quale comunicano all’agenzia del demanio la previsione triennale del loro fab-
bisogno di spazio allocativo nonché delle superfici da esse occupate ritenute
non più necessarie. dal canto suo, l’agenzia del demanio accerta l’idoneità dei
beni di cui si propone la destinazione verificandone la corrispondenza coi fab-
bisogni comunicati e con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
(7) - cfr. cass. pen., sez. i, sent. 31 maggio 2005, n. 22179.
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