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LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IL LORO
 RIUTILIZZO PER FINI DI PUBBLICO INTERESSE NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO

      ma a tale conclusione può facilmente pervenirsi sia per ragioni sistemati-
che, poiché è del tutto naturale che la gestione iniziata nella fase della confisca
non definitiva prosegua anche nella fase successiva, sia valorizzando i passaggi
normativi nei quali si dispone che “l’agenzia gestisce i beni confiscati anche in
via non definitiva”, dove la congiunzione “anche” lascia intendere che la gestio-
ne riguardi pure i beni confiscati in via definitiva (artt. 44, comma 1, e 112,
comma 2, codice antimafia). nello stesso senso, deve leggersi l’elenco dei com-
piti dell’agenzia, dove si fa espresso riferimento all’“amministrazione e destina-
zione dei beni confiscati”, senza ulteriori specificazioni, quindi anche a seguito
della confisca definitiva (art. 110, comma 2, lett. d) ed e), del codice antima-
fia)(2).

      L’iter procedimentale, che conduce alla destinazione del bene confiscato pre-
via “…delibera del consiglio direttivo dell’agenzia e sulla base della stima del valo-
re risultante dalla relazione di cui all’articolo 36…” (art. 47 comma 1 del codice
antimafia), ha inizio con la comunicazione che ex art. 45, comma 2, codice anti-
mafia la cancelleria dell’ufficio giudiziario, che ha emesso il provvedimento di
confisca, effettua all’agenzia. tale comunicazione, in sostanza, segna il cosiddetto
“passaggio di consegne” dalla fase giudiziaria, ove il giudice mantiene comunque
il suo ruolo nell’espletamento delle varie attività gestorie, alla fase amministrativa
vera e propria, ove invece è l’agenzia nazionale l’unico soggetto istituzionale
deputato a “finalizzare” la procedura ablatoria dei patrimoni illeciti definitivamente
confiscati.

      in questa fase, dunque, secondo le prescrizioni di cui all’art. 48 del codice
antimafia, l’agenzia nazionale è finalmente impegnata nel procedimento di
destinazione dei beni, che dovrà concludersi entro novanta giorni dalla comu-
nicazione della confisca definitiva, prorogabili di altri novanta “in caso di ope-
razioni particolarmente complesse”, ovvero entro trenta giorni dall’approvazio-
ne del progetto di riparto in materia di tutela dei diritti dei terzi, stabilito dall’art.
47, comma 2, del codice antimafia.

      tuttavia, perché l’agenzia nazionale possa avviare alla conclusione il pro-
cedimento di destinazione dei beni confiscati di cui ha gestione, è necessaria

(2) - mazzamuto m., Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati tra giurisdizione e amministrazio-
      ne, giur. it., 2013, 2.

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