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LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IL LORO
 RIUTILIZZO PER FINI DI PUBBLICO INTERESSE NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO

      in tale fase procedimentale anche l’agenzia del demanio ha un ruolo pre-
minente nell’individuazione dell’ente statale o parastatale potenziale destinata-
rio del bene confiscato. in proposito, basti considerare che non è escluso che
sul medesimo bene possano convergere concorrenti interessi all’acquisizione da
parte di più enti. in tale evenienza, è proprio l’agenzia del demanio che, nel-
l’ambito delle proprie competenze di verifica di cui alla legge finanziaria 2010,
dovrà esprimere un proprio parere, indicando tra le amministrazioni accorrenti
quella cui il cespite destinando risulti più confacente al soddisfacimento delle
manifestate esigenze allocative.

b. Il trasferimento al patrimonio dell’Ente Territoriale

      ulteriore modalità di destinazione dei beni immobili confiscati è quella
che prevede la restituzione alle collettività territoriali “…che sopportano il
costo più alto dell’emergenza mafiosa”(8), ovvero il trasferimento al patrimonio
indisponibile di un ente territoriale.

      L’art. 48 comma 3 lett. c) del codice antimafia, al riguardo, disciplina tale
forma di destinazione indicando il trasferimento per finalità istituzionali o
sociali “in via prioritaria” al patrimonio del comune ove è sito l’immobile,
ovvero al patrimonio della provincia o della regione. con riferimento all’ipotesi
di cui all’art. 48 comma 3 lett. d), invece, il legislatore delegato ha previsto la
possibilità del trasferimento solamente al patrimonio indisponibile del comune
ove l’immobile è sito, quando il bene è confiscato per il reato di traffico illecito
di sostanze stupefacenti (art. 74 d.p.r. 309/1990). in tal caso, il comune può
amministrarlo direttamente per le proprie finalità ovvero, preferibilmente, asse-
gnarlo, anche a titolo gratuito, ad enti o associazioni del settore della prevenzio-
ne e recupero dei tossicodipendenti che operino nel territorio.

      il bene così destinato viene trasferito in proprietà all’ente che lo acquisi-
sce nel proprio patrimonio indisponibile.

      tuttavia, non può prescindersi da quanto poc’anzi esplicitato, ovvero che
la proprietà acquisita dall’ente territoriale destinatario è “vincolata” sotto un
duplice aspetto.

(8) - cit. corte cost., sentenza 10 ottobre 2012, n. 234, regione sicilia c/agenzia nazionale.

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