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STUDI GIURIDICI
rilevante, ancora, è la disposizione che il codice detta in tema di affitto,
nel senso di privilegiare nell’affidamento a titolo gratuito od oneroso “la solu-
zione che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali”.
prioritaria, secondo la disposizione codicistica, è sempre la salvaguardia
dei posti di lavoro, sia che i lavoratori medesimi intraprendano l’attività sia che
un imprenditore pubblico o privato assuma la conduzione dell’azienda confi-
scata.
a seguire, l’art. 48 comma 8 lett. b) del codice antimafia prevede la ven-
dita dei beni aziendali. essa è ammessa allorquando “sia di maggiore utilità per
l’interesse pubblico ovvero sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di mafia”, ed avviene per un corrispettivo non inferiore alla valutazione di stima
operata dall’agenzia. tale forma di destinazione aziendale, dunque, è scelta
quando l’agenzia ravvisa elementi per cui ritiene maggiormente utile per
l’erario addivenire ad una vendita piuttosto che ad un affitto, a prescindere
dall’effettiva sussistenza delle concrete prospettive di prosecuzione, giacché
esse non rilevano nella fattispecie ai fini dell’operazione da attuare.
in detta categoria di destinazione, peculiare appare la previsione di esclu-
dere la possibilità di un abbattimento del prezzo, ove si stabilisca che esso non
può essere “inferiore alla valutazione di stima”.
da tale disposizione, infatti, emerge con evidenza la contraddittorietà con
la disciplina della vendita prevista per gli immobili confiscati in via autonoma,
laddove si stabilisce la riduzione del prezzo di vendita “fino all’80% del valore
di stima”, se entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di vendita non
pervengano proposte di acquisto per il prezzo stimato.
altrettanto contraddittorio, inoltre, è l’ammettere in questa ipotesi di
poter vendere “a soggetti che ne abbiano fatto richiesta”, quindi senza alcuna
tipizzazione dei potenziali acquirenti come per la vendita dei beni autonoma-
mente confiscati, salvo poi fare rimando alle procedure di selezione ad evidenza
pubblica di cui al comma 11 dello stesso art. 48 del codice antimafia.
anche per la categoria della vendita, alla stessa stregua dell’affitto, occorre
espletare gli accertamenti antimafia per gli scopi anzidetti.
a tal riguardo, in via cautelativa, potrebbe essere inserita nell’atto di vendita
una clausola che impedisca al notaio, che successivamente dovesse intervenire
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