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STUDI GIURIDICI
concluse le operazioni di destinazione dei beni aziendali all’affitto, alla
vendita o alla liquidazione, i relativi proventi affluiscono al fondo unico
giustizia per essere riassegnati, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del d.L.
143/2008, convertito dalla legge 181/2008, nella misura non inferiore ad un
terzo al ministero dell’interno, per le esigenze di tutela della pubblica sicurez-
za e del soccorso pubblico, per un’altra parte non inferiore ad un terzo al
ministero della giustizia, per il funzionamento ed il potenziamento degli
uffici giudiziari, e per un’altra parte residuale, all’entrata del bilancio dello
stato.
particolare forma di destinazione dei beni aziendali è prevista, in ultima
analisi, dall’art. 117 commi 7 e 8 del codice antimafia. si tratta della cosiddetta
estromissione degli immobili dal patrimonio aziendale per essere destinati auto-
nomamente al patrimonio indisponibile degli enti territoriali richiedenti.
in particolare, vi è da premettere che la confisca delle imprese può riguar-
dare o solo le quote / azioni delle stesse, ovvero può comprendere anche il loro
patrimonio, nel quale sono inclusi pure gli immobili se presenti. invero, il prov-
vedimento giudiziale, come può disporre la confisca per ogni singolo cespite
immobiliare dell’azienda, identificandolo specificamente nel provvedimento
medesimo, può anche stabilire genericamente la confisca del complesso dei
beni riferibili alla compagine imprenditoriale, in qualsiasi forma giuridica essa
venga esercitata.
in quest’ultimo caso, si parla di “confisca in via non autonoma”, nel senso
che tutti i beni dell’azienda confiscata seguono le sorti di essa nella procedura
di destinazione.
orbene, da qui ne deriva la facoltà riconosciuta all’agenzia di poter deter-
minare, ricorrendone le condizioni, l’estromissione dei beni immobili aziendali
in favore degli enti territoriali interessati ad acquisirli. al riguardo, si può affer-
mare che la cosiddetta estromissione è duplice.
anzitutto, si prende in esame l’estromissione di cui al comma 7 dell’art.
117.
il legislatore qui stabilisce che l’agenzia può provvedere alla liquidazione
dell’azienda, “estromettendo i beni immobili in favore degli enti richiedenti”,
solamente qualora non sia possibile procedere alla cessione dell’intera azienda
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