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STUDI GIURIDICI

      a tal proposito, trova applicazione pure la norma di cui all’art. 112 comma
2 del codice antimafia, in ordine all’obbligo per l’agenzia di adottare i provve-
dimenti di distruzione o demolizione del bene mobile ove esso sia oggettiva-
mente inservibile, improduttivo e inalienabile, ovvero quando lo impongano le
norme di tutela ambientale e di sicurezza.

      È prevista, comunque, la possibilità che i beni mobili, compresi quelli regi-
strati, vengano utilizzati direttamente dall’agenzia, per le proprie attività istitu-
zionali, o siano ceduti a titolo gratuito ad altri organi dello stato, agli enti ter-
ritoriali o ad associazioni di volontariato che operino nel sociale (art. 48 comma
12 del codice antimafia).

      tra i soggetti beneficiari in tal caso, ai sensi del comma 12 bis dell’art. 48
del codice antimafia, è riconosciuta priorità al corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per la concessione gratuita di talune tipologie di mezzi funzionali al sod-
disfacimento delle esigenze di soccorso pubblico alla popolazione civile.

      in ultimo, occorre fare un particolare cenno all’altra forma di destinazione
dei beni mobili demandata alla stessa autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 40
del codice antimafia.

      si tratta, in sostanza, della facoltà che il legislatore attribuisce al tribunale
in ordine all’affidamento di beni mobili sequestrati (non ancora, quindi, gestiti
dall’agenzia) in custodia giudiziale alle forze di polizia, all’agenzia, agli altri
organi dello stato, ad enti pubblici non economici, ad enti territoriali, per fina-
lità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale (art. 40 comma 5 bis del
codice antimafia).

      tale facoltà, peraltro, giunge ad estendersi finanche alla vendita di quei
beni mobili che rischiano di deperirsi o deteriorarsi ovvero la cui amministra-
zione si riveli antieconomica (art. 40 comma 5 ter del codice antimafia). anche
in tale ipotesi, tuttavia, ove i beni mobili siano improduttivi, inutilizzabili e ina-
lienabili, il tribunale può ordinarne, ex art. 40 comma 5 ter del codice antima-
fia, la distruzione o demolizione alla stessa stregua di quanto previsto per
l’agenzia a mente dell’art. 112 comma 2 del codice antimafia.

      ove invece ne sia disposta giudizialmente la vendita, i relativi proventi, al
netto delle spese connesse, affluiscono, ex art. 40 comma 5 quater del codice
antimafia, al fondo unico giustizia, per essere riassegnati nella misura del cin-

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