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LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IL LORO
 RIUTILIZZO PER FINI DI PUBBLICO INTERESSE NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO

quanta per cento in analogia dell’art. 2 comma 7 del d.L. 143/2008(13), con-
vertito dalla legge 181/2008, e per la restante parte del cinquanta per cento
al ministero dell’interno, per le esigenze dell’agenzia che li destinerà in via
prioritaria a finalità sociali e produttive.

7. Recenti provvedimenti in tema di gestione e valorizzazione dei beni
   sequestrati e confiscati

      com’è noto, il tema della gestione e valorizzazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata ha assunto e continua ad avere una dimen-
sione significativa, se non preminente, nell’azione di contrasto alle mafie. in tale
ottica, si pongono i provvedimenti che più istituzioni a vari livelli adottano, al
fine di cooperare al più ampio obiettivo di restituire alla collettività i beni illeci-
tamente acquisiti dai mafiosi e di assicurarne la valorizzazione sul piano socia-
le.

      particolarmente interessante, a tal riguardo, è il decreto del ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del 30 gennaio 2015, recante “programma
per il recupero ai fini abitativi degli immobili confiscati alla criminalità”.

      tale programma s’inquadra nell’ambito dell’obiettivo di incrementare la
disponibilità di alloggi da destinare ad edilizia sociale con risorse dello stato,
delle regioni, delle provincie autonome, degli enti Locali e di altri enti pubbli-
ci, per come stabilito dal “piano nazionale di edilizia abitativa” approvato con
decreto del presidente del consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

      il programma, quindi, che si rivolge in favore delle categorie sociali più
svantaggiate e prioritariamente ai soggetti nei cui confronti è stato emesso
provvedimento esecutivo di rilascio, promuove il recupero degli immobili
confiscati alla criminalità da destinare, ai sensi dell’art. 48 comma 3, lettera
c) del codice antimafia, in proprietà ai comuni nel cui territorio essi sono
ubicati.

(13) - “…nella misura non inferiore ad un terzo al ministero dell’interno, per le esigenze di tutela
       della pubblica sicurezza e del soccorso pubblico, per un’altra parte non inferiore ad un terzo
       al ministero della giustizia, per il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari,
       e per un’altra parte residuale, all’entrata del bilancio dello stato…”.

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