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consenso non solo fosse permesso, senza che si potesse parlare di stupro, ma se la donna
faceva resistenza o denunciava l’accaduto potesse vedersi condannata penalmente per
violazione dei doveri coniugali305. Tutto questo, evidentemente, solo quando l’uomo
risultasse favorito. Questo lungo processo storico-giuridico cominciato negli anni Sessanta
del secolo scorso - e che ha preso più forza dal momento in cui è stato riconosciuto
alle donne il diritto di accedere alle cariche giudiziarie - si trova ora in un passaggio
chiave. Molti Paesi hanno completato le tappe di modifica delle loro legislazioni nel senso
di stabilire una vera uguaglianza formale tra uomini e donne. Tuttavia, davanti a evidenti
situazioni di disuguaglianza sostanziale, la sfida consiste ora nel rompere il vincolo
della formalità, ma questa volta a vantaggio del sesso femminile. Secondo quanto si
vedrà nel quarto paragrafo, ci sono esperienze giuridiche che stanno passando, nel
settore penale, da un atteggiamento neutro, rispetto al sesso, a uno che riconosce la
realtà sessuata della società umana. La Spagna è alla testa di questo gruppo: il
cambiamento di prospettiva è così grande che l’enorme dibattito dottrinario che si è
generato nell’ultimo decennio è più che giustificato.

      Per concludere il discorso relativo alla rilevanza del problema giuridico non si può
ignorare la domanda sul fine della pena nel reato di femminicidio. Come per il
parricidio, si tratta della pena più alta dell’ordinamento (fatta eccezione per quanto
previsto nel Codice penale militare) e di fatto, stando alle regole stabilite dall’articolo 32
bis del Código penal per il presidio perpetuo qualificato, non ha il minimo senso nemmeno
proporre il discorso del reinserimento sociale del condannato. Si tratta di regole così dure
che in molti ordinamenti sarebbero giudicate incostituzionali306.

305 Accadeva in Italia negli anni Sessanta del secolo scorso. La Corte di Cassazione condannò per la prima
   volta un uomo per una violenza sessuale perpetrata ai danni della moglie solo nel 1976 (Cass. Pen., 16
   febbraio 1976, Macario). Si veda: A. CADOPPI, Introduzione allo studio del diritto penale comparato, II ed.,
   Padova, 2004, 422.

306 «Art. 32 bis. L’imposizione del presidio perpetuo aggravato determina la privazione della libertà del
   condannato per l’intera vita, nell’ambito di un regime speciale di esecuzione sancito dalle regole
   seguenti: 1ª. Non si potrà concedere la liberazione condizionale se non una volta trascorsi quarant’anni
   di effettiva privazione della libertà, fermo restando il riscontro degli altri requisiti e prescrizioni che
   regolano la sua concessione e la sua revoca. 2ª. Il condannato non potrà godere di alcun beneficio
   previsto dal regolamento degli stabilimenti penitenziari o da qualsiasi altro strumento legislativo o
   regolamentare che produca la sua messa in libertà anche se in forma transitoria. Senza pregiudizio per
   questa norma, egli potrà essere autorizzato a uscire, nel rispetto delle misure di sicurezza che gli si
   imporranno qualora il coniuge, i genitori o i figli si trovino in pericolo di vita o siano deceduti. 3ª. Il
   condannato non potrà beneficiare di leggi di amnistia o di indulto, salvo esse siano esplicite
   nell’affermare il contrario. Allo stesso modo, egli potrà beneficiare della grazia solo per ragioni di Stato
   o per il fatto di soffrire una malattia grave e incurabile, debitamente certificata, che lo mette in pericolo
   di vita o che comunque lo rende incapace dal punto di vista fisico di badare autonomamente alle

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