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si può rifiutare. Come correttamente fa presente Patsilí Toledo, il punto sta nel prendere
coscienza di come il diritto penale è stato, fino a pochi anni fa, e in certa misura
continua ad essere300, uno strumento per confermare le disuguaglianze tra i generi
presenti negli altri rami dell’ordinamento e nella società.
Una lettura in linea con quest’idea svela come, nelle legislazioni penali liberali,
l’uguaglianza formale tra uomini e donne copre una realtà de facto assai diversa.
Non si tratta semplicemente di criticare, con la mentalità della nostra epoca, le
parole di Giovanni Carmignani sulle donne, alle quali secondo lui si doveva
riconoscere un livello ridotto di imputabilità301. Si tratta di constatare come, fino a
pochi decenni orsono, tutti gli ordinamenti culturalmente prossimi al nostro
prevedessero fattispecie come il delitto d’onore302, o come uccidere una donna trovata a
letto con un altro uomo meritasse una pena minima303, o bastonare una donna per
“correggere” il suo comportamento fosse lecito304, o violentare una donna “di
malaffare” non fosse reato e avere rapporti sessuali con la propria moglie senza il suo
300 Precisa ed interessante la presentazione della situazione nella common law (soprattutto per quanto concerne
la situazione negli Stati Uniti) di J. A. RAMOS VÁZQUEZ, Provocación femenina, violencia masculina y mitología del
femicidio pasional, in REVISTA ARANZADI DE DERECHO Y PROCESO PENAL, 2012, XXVII, 311.
301 G. CARMIGNANI, Elementi di diritto criminale, II ed., Milano, 1882. Si tratta di un convincimento che era
ben radicato nei giuristi italiani e tedeschi del XIX secolo e anche Francesco Carrara dedicò varie
pagine del suo Programma, proprio per distinguere la sua posizione da quella del suo maestro. Di
grande interesse storico risulta il confronto di queste prese di posizione con le motivazioni offerte da
Valeria Benetti, pedagogista e figura di primo piano del movimento femminista italiano nella seconda
parte del XIX secolo, per esigere l’introduzione di un elemento che diminuisse l’imputabilità per le
donne. L’Autrice giudicava un paradosso la coesistenza di forti limitazioni nel godimento dei diritti
civili e politici sofferte dalle donne e la piena responsabilità in base alla legge penale; si veda: V.
BENETTI BRUNELLI, La donna nella legislazione italiana, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1908
(pubblicato per la prima volta nel 1904).
Anche nei testi per il teatro del norvegese Ibsen emerge una profonda critica a un sistema sociale che
escludeva le donne da certi ambiti della vita determinando la sua impossibilità a comprendere appieno
il mondo che le circondava all’esterno del ristretto ambito domestico (H. IBSEN, Casa di bambola,
Milano, 2002 (1879)).
302 P. TOLEDO VÁSQUEZ, Leyes, cit., 43, Consta dalla lettura del Codice penale siriano (che conosco
grazie alla traduzione, realizzata nel 2005 da: A. MANNA, S. VINCIGUERRA e M. ZANCHETTI, Il Codice
penale siriano, Padova, 2005) che in base all’articolo 548 sussista ancora una scusa assolutoria per
l’assassino se non si dà prova della premeditazione.
303 Nel 1994 lo sparo alla testa alla propria moglie adultera costò a Kenneth Peacock, un uomo del
Maryland, solo 18 mesi di carcere, anche se l’omicidio non ebbe luogo nel momento in cui lui la scoprì
a letto con un altro, ma «after hours of drinking and arguing». Per un commento critico della sentenza:
A. E. MILLER, Inherent (Gender) Unreasonableness of the Concept of Reasonableness in the Context of Manslaughter
Committed in the Heat of Passion, in WILLIAM AND MARY JOURNAL OF WOMEN AND THE LAW, 2010,
17(1), 249.
304 Si parlava, e si scriveva di “ius corrigendi”: P. TOLEDO VÁSQUEZ, Leyes, cit., 43. Ancora oggi, in Siria
(articolo 508 C.p.), se l’autore di un delitto sessuale sposa la vittima può beneficiare di una condizione
di non procedibilità che si converte in sospensione dell’esecuzione della condanna se le nozze
avvengono dopo la condanna.
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