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possa essere adottata a prescindere dalla condizione di attuale coabitazione dell’indagato e
della vittima, essendo necessario ma anche sufficiente che ricorra una situazione per cui
all’interno di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare
l’incolumità della persona. Lascia un po’ perplessi l’omesso riferimento alla
“determinatezza” dei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, richiesta invece in
sede cautelare dall’art. 282-ter c.p.p.
Riteniamo che, a prescindere da una statuizione normativa in tal senso, gli organi di
polizia debbano precisare i luoghi interdetti al soggetto allontanato. L’indicazione di
luoghi determinati frequentati dalla vittima consente, infatti, al provvedimento
restrittivo di assumere una conformazione precisa e completa che ne consente non solo
una corretta esecuzione, ma anche il controllo in ordine all’avvenuta osservanza delle
prescrizioni ivi contenute. Inoltre, l’indicazione all’allontanato di luoghi precisi da evitare
consente anche una garanzia di giusto contemperamento tra le esigenze di sicurezza
incentrate sulla tutela della vittima ed il minor sacrificio della libertà di movimento
della persona sottoposta alla misura precautelare.
Trattandosi di una misura che, a differenza dell’arresto e del fermo, non si esaurisce
nella privazione della libertà personale del soggetto allontanato, ma fonda una situazione
che si protrae nel tempo, sia pure nel breve spazio previsto per la convalida, si pone il
problema delle conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni.
Non essendo ipotizzabile un aggravamento della misura precautelare (salvo
immaginare un arresto, quando ne ricorrono i presupposti normativi e fattuali),
riteniamo che l’unica conseguenza possa essere un incremento del pericolo di recidiva
che dovrà essere valutato dal giudice della convalida nel momento in cui dovrà
decidere sull’applicazione di una misura cautelare.
Ovviamente, trattandosi della violazione di un provvedimento dato dall’autorità per
esigenze di giustizia, la condotta trasgressiva potrà integrare anche la contravvenzione prevista
dall’art. 650 c.p. Non sembra, infatti, di ostacolo all’integrazione di tale reato la natura
sussidiaria della fattispecie, non essendo prevista da alcuna norma - penale, processuale o
amministrativa - una sanzione per l’inosservanza del provvedimento in esame.
La nuova norma non contempla la possibilità, in alternativa al divieto di
avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di imporre al
soggetto allontanato l’obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
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