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disciplina sono state equiparate all’ipotesi di flagranza.
È oggetto di un contrasto giurisprudenziale - per risolvere il quale sarebbe
opportuno un intervento chiarificatore delle sezioni unite - la riconducibilità al concetto di
quasi-flagranza dell’ipotesi in cui l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia
giudiziaria sia iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di
terzi. In alcune pronunce la Suprema Corte ha sostenuto che lo stato di quasi flagranza
non sussista quando l’azione che porta all’arresto trova il suo momento iniziale non
già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che abbia appreso il
fatto direttamente, ma nella denuncia della persona offesa, cui segue solo
successivamente l’inseguimento del colpevole, dopo la consumazione dell’ultima frazione
della condotta delittuosa e dopo un lasso di tempo significativo, utilizzato per raccogliere
informazioni dalla stessa persona offesa e da altri soggetti277.
In altre occasioni, invece, la Suprema Corte ha ricondotto nello stato di quasi
flagranza anche l’azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito
conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla scorta delle indicazioni delle
vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti278.
È evidente che adottando la soluzione più restrittiva la misura in commento
risulta notevolmente depotenziata, in quanto non potrebbe imporsi il divieto di
avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa a chi, dopo aver
commesso il fatto e nelle more dell’intervento delle forze dell’ordine, si sia allontanato
dalla casa familiare per sottrarsi al controllo di polizia.
277 Cfr. Cass. pen., sez. III, 27 settembre 2011, n. 34918, RV 250861; Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 2010, n.
20539, RV 247379; Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2010, n. 19078, RV 247248; Cass. pen., sez. IV, 16
aprile 2004, n. 17619, RV 228180; Cass. pen., sez. V, 1 settembre 1999, n. 3032, RV 214473, secondo la
quale quando manchi in chi procede all’arresto la immediata e autonoma percezione delle tracce del reato
e del loro collegamento con l’indagato, si richiederebbe alla polizia giudiziaria un apprezzamento di
elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto; Cass. pen., sez. I, 17 marzo 1997, n. 6642, RV 207085,
che ha escluso la quasi-flagranza nel caso di mera, seppur verosimile, confessione di reato poco prima
commesso, non accompagnata dall’evidente collegamento delle tracce percepibili con la persona del reo.
278 Cfr. Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2010, n. 44639, RV 249169; Cass. pen., sez. I, 6 luglio 2006, n.
23560, RV 235259, secondo la quale non è indispensabile la coincidenza tra il momento iniziale della
fuga e quello in cui comincia l’inseguimento, purché l’arresto non intervenga dopo la cessazione della
fuga o dopo che sia terminato l’inseguimento; Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2003, n. 4348, RV
226984, che ritiene inclusa nel concetto di “inseguimento” ad opera della forza pubblica, sul quale si
fonda la nozione della cosiddetta quasi-flagranza, ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura
dell’indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, e
anche nel caso che si protragga per alcuni giorni; Cass. pen., sez. V, ord., 1 settembre 1999, n. 2738,
RV 214469; Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 1995, n. 1314, RV 202108; Cass. pen., sez. I, 30 maggio 1994,
n. 1646, RV 198882.
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