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offensivi della civile convivenza274, la fissazione delle prove e il prodromo del giudizio
direttissimo275 e la garanzia per l’esecuzione dei provvedimenti cautelari disposti dal
giudice276).

      Passando all’analisi della struttura, il primo presupposto per applicare la nuova
misura è che il soggetto da allontanare sia stato colto dalla polizia giudiziaria nell’atto di
commettere una delle fattispecie elencate dall’art. 282-bis c. 6 c.p.p. (disposizione che
disciplina la simmetrica misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare), ossia i
delitti previsti dagli artt. 570, 571, 582, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1,
600- septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612 c. 2
c.p. Va subito rilevato come nella lista di reati non figuri il delitto di atti persecutori.

      Se consideriamo la finalità protettiva della misura in esame e il suo contenuto che,
come vedremo meglio oltre, risulta modellato in parte sulla falsariga della misura di cui
all’art. 282-ter c.p.p., l’omissione lascia piuttosto perplessi.

      Possiamo ipotizzare che sulla decisione del legislatore abbia pesato la
considerazione che il cosiddetto delitto di stalking, stante la sua natura sussidiaria, nella
maggioranza dei casi è destinato ad essere assorbito dal più grave delitto di maltrattamenti
in famiglia. Si tratta di una valutazione che avrebbe potuto portare ad estromettere dal
catalogo dei reati anche le minacce; tuttavia, il legislatore le ha opportunamente inserite
in ragione della loro funzione di “sentinella” di più gravi violenze familiari. In ogni caso,
non può tacersi la stortura di un sistema che impone l’arresto per il reato di atti
persecutori lasciando invece alla discrezionalità degli organi di polizia l’allontanamento
da casa di chi maltratta un familiare.

      Tornando alla struttura della nuova misura, si evidenzia che la norma in
commento richiama il concetto di flagranza. Come noto, lo stato di flagranza è definito
dall’art. 382 c.p.p. facendo riferimento alla situazione di «chi viene colto nell’atto di
commettere il reato» oppure di «chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone» o, infine, di chi «è sorpreso con cose
o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». Le
ultime due ipotesi sono tradizionalmente definite di “quasi-flagranza” e nell’attuale

274 DRAGONE, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, in FORTUNA - DRAGONE - FASSONE - GIUSTOZZI
   - PIGNATELLI, MANUALE PRATICO DEL NUOVO PROCESSO PENALE, Padova, 2007, pp. 610-611.

275 DI TROCCHIO, voce Provvedimenti cautelari, in ED, vol. XXVII, Milano, 1988, p. 853.
276 CORDERO, Procedura penale, VIII ed., Milano, 2006, p. 490.

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