Page 129 - Quaderno 4-2016
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III.8.L’ ammonimento del questore in ipotesi di violenza domestica

      L’art. 3 del d.l. n. 93/13, rubricato: “Misura di prevenzione per condotte di violenza
domestica”, prevede una nuova figura di ammonimento inflitta dal questore.

      Non sono pochi i profili problematici che la nuova disposizione solleva; basti
pensare al concetto di ‘violenza domestica’.

      La norma, in sintesi, disciplina il caso in cui venga portato a conoscenza delle
forze dell’ordine un fatto - consumato o tentato - riconducibile alle ipotesi di lesioni
personali, dalle quale derivi una malattia la cui durata non sia superiore ai venti giorni.

      In sede di conversine è stato aggiunto il riferimento alle percosse. Il questore anche
in assenza di querela può procedere all’ammonimento dell’autore dopo aver assunto le
informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate
dei fatti. Il comma 4 dello stesso articolo aggiunge: “In ogni atto del procedimento per
l’adozione dell’ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità
dell’eventuale segnalante”.

      Dunque, in ipotesi di percosse o lesioni personali segnalate al questore, in forma
non anonima (il testo del d.l. n. 93/13 utilizzava invece la locuzione ‘anche in forma
anonima’) quest’ultimo attraverso una sua valutazione può procedere ad ammonire
l’autore del fatto nonostante l’assenza di querela.

      Il legislatore conferisce al questore il potere discrezionale (la norma reca “può”)
d’intervenire in presenza di alcuni presupposti: che si sia verificato un fatto di percosse o
lesioni personali - consumato o tentato nell’ambito della violenza domestica - e, dunque,
relativamente alle lesioni con prognosi non superiore a venti giorni; che la notizia del
fatto sia stato segnalato alle forze dell’ordine, in forma non anonima. Il questore assunte
le informazioni e dopo aver sentito le persone informate dei fatti procede ad ammonire
l’agente.

      La norma impone, in via preliminare, di stabilire cosa debba intendersi per
‘violenza domestica’; un concetto questo alquanto vago e non a caso il legislatore ha
cercato di specificarne la portata (art. 3 co. 1 secondo alinea d.l. n. 93/13), seppur con
esiti poco lusinghieri, stabilendo che: “si intendono per violenza domestica tutti gli atti,
non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all’interno della famiglia”.

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