Page 131 - Quaderno 4-2016
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III.9.Gli stranieri vittime di violenza domestica
Il legislatore ha cercato di farsi carico anche della violenza commessa su persone
straniere, innovando, con l’art. 4 co.1 del d.l. n. 93/13, il T.U. immig. attraverso
l’inserimento del nuovo art. 18-bis. Per effetto di tali modifiche viene riconosciuta al
questore la possibilità di rilasciare “un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5,
comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza”. La disposizione, al di
là16delle buone intenzioni, appare non poco contraddittoria e presenta chiari profili di
incostituzionalità, ponendo in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra
cittadini italiani e cittadini stranieri.
Secondo il nuovo art. 18-bis, al fine di riconoscere tutela alla persona straniera
vittima di violenza domestica il questore, anche su proposta dell’Autorità giudiziaria
procedente ovvero con il parere favorevole di quest’ultima, rilascia un permesso di
soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza in presenza di alcuni
presupposti previsti dallo stesso co. 1 dell’art. 4. Il permesso di soggiorno può essere
rilasciato quando: “siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno
straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità”. Quindi,
occorrono precise condizioni e cioè: a) una accertata situazione di violenza o abuso; e per
effetto della congiunzione “ed”, b) un concreto e attuale pericolo per l’incolumità della
vittima. Il comma 2 dello stesso articolo richiama, inoltre, la “gravità e attualità del
pericolo per l’incolumità personale”.
Ora se si riflette sulla ratio del rilascio del permesso di soggiorno e cioè quella di
non lasciare la vittima in balia del suo ‘carnefice’, è facile notare che si tratta delle stesse
motivazioni sottese all’istituto dell’ammonimento del questore per le ipotesi di violenza
domestica.
Non si riesce a spiegare, allora, la ragione per cui il cittadino italiano riceva una
tutela anticipata attraverso un intervento preventivo che arriva fino a coprire semplici
fatti - anche nella forma tentata - riconducibili al reato di percosse o di cui all’art. 582,
co. 2 c.p., e addirittura sia sufficiente anche una segnalazione, seppur non anonima, per
l’attivazione della misura, mentre per lo straniero bisogna accertare situazioni di violenza
e abuso, talmente gravi da far emergere un concreto, grave, pericolo per l’incolumità
personale.
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