Page 127 - Quaderno 4-2016
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III.7.Il ‘nuovo’ ammonimento del questore
L’art. 1 al co. 4 innova l’art. 8, co. 2 del d.l. n. 11/09, convertito con modificazioni
dalla l. n. 38/09, in materia di ammonimento da parte del questore relativamente agli
atti persecutori sostituendo le parole: “valuta l’eventuale adozione di provvedimenti” con
la formula: “adotta i provvedimenti”. Dunque, il precedente alinea: “Il questore valuta
l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni” risulta
modificato nei seguenti termini: “Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e
munizioni”.
Non ci sembra un’innovazione di rilevante portata sul piano concreto. Attualmente
come in passato il questore per poter adottare un provvedimento preventivo in materia di
armi dovrà comunque svolgere una ‘valutazione’ dei fatti, ancor di più se si riflette sulla
natura cautelare della misura di polizia di sicurezza - naturalmente in grado di restringere
i diritti dell’individuo - che viene irrogata in assenza di contraddittorio.
La giurisprudenza amministrativa - pur affermando che non è necessario il
compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale
incriminatrice, individuabile nella libertà morale, compromessa dallo stato di ansia e
timore che impedisce alla vittima di autodeterminarsi senza condizionamenti, e pur
ribadendo che il questore deve soltanto apprezzare discrezionalmente la fondatezza
dell’istanza - richiede, comunque una ragionevole certezza sulla plausibilità e
verosimiglianza delle vicende ivi esposte263. Pertanto, ai fini dell’ammonimento, pur non
essendo richiesta l’acquisizione della prova di fatti penalmente rilevanti puniti dall’art.
612-bis c.p., e seppure nella sfera di un potere valutativo della p.a. contraddistinto da
ampia discrezionalità, comunque viene pretesa la sussistenza di un quadro indiziario che
renda verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori264.
Infatti, l’art. 8, comma 2 del d.l. n. 11/09 dispone che il questore, ove ritenga
fondata l’istanza, adotta l’ammonimento “assunte se necessario informazioni dagli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti”, previsione inserita al chiaro scopo
di consentire al questore stesso di formare il proprio prudente convincimento circa la
fondatezza dell’istanza e, comunque, tenendo conto delle risultanze dell’audizione del
263 Cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 28.06.2010 n. 2639, in DEIUREGIUFFRE.
264 Cfr. T.A.R. Venezia Veneto sez. III, 11 luglio 2011, n. 1166, T. e altro C. Min. int. e altro, in FORO
AMM., TAR 2011, 7-8, p. 2272.
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