Page 124 - Quaderno 4-2016
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Il legislatore ha sostituito il termine ‘legalmente’ con la congiunzione ‘anche’;
pertanto, risulta ampliata la portata della fattispecie non essendo richiesto - come in
passato - uno specifico atto di separazione o divorzio. In sostanza, prima della modifica,
l’aumento di pena di cui al secondo comma dell’art. 612-bis c.p. scattava nei confronti
del coniuge legalmente separato o divorziato; la norma poteva essere letta nei seguenti
termini: “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge solo se legalmente
separato o divorziato”. Attualmente, invece, con l’inserimento della particella aggiuntiva
‘anche’ l’aumento di pena si applica in ogni caso al coniuge, anche se (con valore di
altresì, ugualmente, per di più) separato o divorziato.
In verità l’innovazione appare irrilevante se si riflette sul dato per cui la
disposizione contro gli atti persecutori prevede, nel medesimo comma, la locuzione “o
da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona”. La formula appena
richiamata è in grado di abbracciare ‘anche’ le ipotesi di persona separata o divorziata, a
meno che non si pensi ad un matrimonio, ad una convivenza o ad una relazione, priva
di qualunque affezione. Come si accennava il legislatore ha inserito in chiusura del
secondo comma la locuzione: “ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti
informatici o telematici”. Si tratta di una modifica tesa esclusivamente ad irrogare un
regime sanzionatorio più duro quando i fatti di minaccia262 o molestia, di cui al primo
comma, siano posti in essere attraverso mezzi informatici o telematici. Una scelta
politico-criminale, quindi, che ha portato il legislatore alla determinazione che una
minaccia o una molestia commessa, ad esempio, a mezzo internet (si pensi all’invio di
posta elettronica) sia più grave di una minaccia commessa direttamente dalla persona
o con un mezzo diverso da uno strumento informatico o telematico.
corredate da differente regime sanzionatorio. Infatti, il co. 1 sanzionava con la reclusione da sei mesi a
quattro anni colui che minacciava o molestava in modo da ingenerare un fondato timore per
l’incolumità non solo della vittima ma anche di una persona legata alla vittima da relazione affettiva. Il
co. 2 disciplinava un’aggravante comune se il fatto fosse stato commesso dal coniuge legalmente
separato o divorziato - o come riportava la norma - “o da persona che sia stata legata da relazione
affettiva”. La differenza andava individuata nell’uso temporale delle due formule: al presente nel
comma primo, e al passato nel secondo comma; nel primo caso se ne deduceva che la relazione
affettiva era ancora in corso al momento delle minacce o delle molestie (la norma recava ‘legata da
relazione affettiva’), mentre nel secondo caso la relazione era terminata (la disposizione enunciava ‘sia
stata legata da relazione affettiva’). Discendevano, da ciò, però, conclusioni alquanto diverse e, per
alcuni aspetti, stravaganti: il semplice atto di separazione, ad esempio, comportava un regime
sanzionatorio più grave nonostante l’identicità dei fatti; non si comprendeva per quale ragione il mero
atto di separazione o divorzio - che nulla aggiungeva sul piano dell’offensività della condotta - potesse
comportare un trattamento sanzionatorio diverso.
262 L’art. 1 co. 2-ter aggiunto dalla legge di conversione ha inasprito la multa di cui all’art. 612 c.p.
elevandola fino a euro 1.032, precedentemente fissata fino a euro 51.
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