Page 119 - Quaderno 4-2016
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l’aggravamento di pena si giustificava, verosimilmente, perché la violenza cadeva su
soggetti particolarmente vulnerabili.

      Dopo le modifiche di cui alla L. n. 119/13 ne scaturisce la seguente circostanza
aggravante se il fatto è commesso: “in presenza o in danno di un minore di anni diciotto
ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”. Discende da ciò un ampliamento
del penalmente rilevante in quanto l’aggravamento di pena viene irrogato non solo per
le ipotesi di maltrattamento di cui all’art. 572 c.p., ma anche in tutti i casi di delitti non
colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, qualora
venga commesso su una persona minore degli anni diciotto o alla presenza di un
minorenne (cosiddetta violenza assistita). La nuova circostanza aggravante include,
pertanto, quella fascia di soggetti, da quattordici a diciotto anni, che prima - con
riferimento ai maltrattamenti - era esclusa dalla previsione sanzionatoria. Rispetto al
decreto legge il provvedimento di conversione aggiunge la locuzione: “ovvero in danno
di persona in stato di gravidanza”; ora se è chiara la volontà del legislatore di inasprire il
regime sanzionatorio nei casi di delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale
e contro la libertà personale quando il fatto venga posto in essere contro una persona in
stato di gravidanza, qualche problema solleva l’inciso perché la stessa locuzione la si
ritrova tra le aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p. dopo le modifiche apportate dall’art. 1
co. 2 della legge di conversione249. Al di la dei profili problematici in ordine al rapporto tra
circostanze aggravanti speciali e comuni e sui criteri di imputazione, con particolare
riferimento al coefficiente soggettivo, di cui all’art. 59 c.p., va posto il evidenza il dato per
cui l’attuale regime sanzionatorio ex art. 572 c.p. - si prenda ad esempio il caso di lesione
gravissima commessa in presenza di un minore - supera, e di non poco, il livello di pena
previsto per l’omicidio preterintenzionale. Sotto il profilo della proporzione qualcosa stride.

III.5.Le innovazioni in tema di violenza sessuale

      L’art. 1 co. 1-ter l. n. 119/13 ha sostituito il n. 5 dell’art. 600-ter co. 1 con la
seguente disposizione: “nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto
della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore”.

249 V. infra § 4.  117
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