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E poi i classici stravolgimenti di natura processuale: uno su tutti la proroga
dell’arresto differito per gli ultras del calcio247. Con la nuova normativa risultano ampliate
anche le possibilità di procedere all’arresto obbligatorio; del resto, l’art. 380 c.p.p. è una
norma continuamente ‘aggiornata’ dal legislatore i cui interventi ne hanno ormai sfigurato
l’originaria stesura.
Si ha le netta impressione che l’oclocrazia abbia preso il sopravvento sull’effettività
della risposta, come dimostra la prospettazione, in un impeto populistico, di corsie
preferenziali per i processi di femminicidio e maltrattamenti, dimenticando i tanti casi di
denegata giustizia, connessi ai tempi del processo e all’ingolfamento della macchina
processuale248.
III.4.Le modifiche degli artt. 61 c.p. e 572 c.p.
L’art. 1 del d.l. n. 93/13 rubricato: “Norme in materia di maltrattamenti, violenza
sessuale e atti persecutori” al comma 1 stabiliva: “All’articolo 572, secondo comma,
del codice penale, dopo la parola: ‘danno’ le parole ‘di persona minore degli anni
quattordici’ sono sostituite dalle seguenti: ‘o in presenza di minore degli anni diciotto’”.
La legge di conversione (n. 119/13, art. 1 co. 1-bis) abroga il secondo comma
dell’art. 572 c.p. - solo per inciso, a distanza di appena un anno dal suo inserimento ex art.
4 l. n. 172/12 - e modifica l’art. 61 con l’introduzione (a opera dell’art. 1 co. 1) del nuovo
numero 11-quinquies che così dispone: “l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e
l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo
572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in
danno di persona in stato di gravidanza”.
La disposizione di cui all’art. 572 co. 2, com’è noto, prevedeva un aumento di pena
per il fatto commesso in danno di persona minore degli anni quattordici di modo che
247 Sul punto ci permettiamo richiamare i nostri, L’ossimoro emergenziale (l. n. 41/07) in materia di
repressione della violenza negli stadi: ovvero quando il legislatore ‘va nel pallone’, in IND. PEN., 2008,
p. 431 ss.; e Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un ‘calcio’ ai teppisti e due ai
princìpi dello Stato di diritto, in CASS. PEN. 2005, 4, p. 1463 ss.
248 È stato già rilevato che tra le cause di ineffettività del sistema penale rientra anche “l’insufficienza dei
mezzi a disposizione delle varie istanze di controllo della legalità dei comportamenti umani” da MUSCO,
L’illusione penalistica, cit. p. 125, a cui si rinvia per una puntuale analisi, sul piano più generale, delle ragioni
che hanno determinato la crisi dell’effettività della risposta penalistica (p. 60 ss.; p. 117 ss.).
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