Page 116 - Quaderno 4-2016
P. 116

III. 3. La Struttura del decreto femminicidio

      Il recente provvedimento - pur etichettato, sin dal primo momento, come decreto-
femminicidio - poi convertito in legge, racchiude i settori più disparati che hanno un
comune denominatore facilmente individuabile nel rigorismo sanzionatorio.

      È l’intero sistema che risulta per l’ennesima volta ‘stravolto’: sul piano politico
criminale, spiccano semplicistiche soluzioni finalizzate all’ampliamento delle possibilità di
irrogare misure ante o praeter delictum; all’accentuata utilizzazione di istituti precautelari;
alla forte anticipazione dell’intervento penale di cui ne risulta dilatato il campo di
azione243. Non è questa la sede per soffermarci sulle conseguenze del considerevole
ampliamento del penalmente rilevante, ma a darci l’idea dell’esatta portata del problema è
sufficiente richiamare le riflessioni precedentemente svolte da autorevole dottrina quando
sostiene che l’ipertrofia del diritto penale “trova il suo humus nella concezione
promozionale, che presenta una spiccata sintonia con le coordinate di uno Stato
autoritario. La continua proliferazione di leggi penali, il loro accentuato simbolismo, la
produzione di esiti normativi non senza ragione definiti schizofrenici, hanno prodotto
una situazione di gravissima confusione che rischia di risolversi in una situazione di
delegittimazione del sistema penale in quanto tale244”.

      In questo ‘zibaldone della deterrenza’ si fanno rientrare le questioni più disparate:
non solo il femminicidio (sorvolando sul brutto neologismo che evoca una dimensione
senza anima, meno completa, rispetto al più nobile e ricco termine ‘donna’; più

243 L’ampliamento del penalmente rilevante per fatti abbondantemente sanzionati, comporta i noti
   problemi di tipicità doppia o plurima (sul tema già SGUBBI, Meccanismo di “aggiramento” della legalità e della
   tassatività nel codice Rocco, in QUEST. CRIM., 1981, p. 319 ss.) che scaturiscono proprio dalla “artificiale,
   casistica, proliferazione di fattispecie” identiche (cfr. MOCCIA, Prolegomeni ad una proposta di riforma del
   codice penale, in CRIT. DIR., 1-2-3, 2006, p. 22). Si tratta di un raffinato meccanismo - rinvenibile nel
   codice Rocco - utilizzato dal legislatore repubblicano per ampliare il sistema delle incriminazioni;
   quest’ultimo risulta strutturato in modo tale da contemplare, per uno stesso comportamento oggettivo,
   margini larghissimi di pena edittale in base alla norma che il giudice ritiene di applicare. Una delle
   conseguenze dell’ipertrofia incriminatrice-repressiva, spesso in funzione simbolico-espressiva, non è
   data solo dalla caduta di effettività, con questa concorrono i guasti in tema di obbligatorietà dell’azione
   penale. In tali ipotesi, è rimessa alla prassi di provvedere all’efficienza della legge, con la conseguenza
   che il magistero penale non essendo in grado di perseguire ogni sospetto di reato, è costretto ad agire
   in maniera selettiva, con gravi ripercussioni sul principio di cui all’art. 112 Cost., dando vita, così, a quel
   fenomeno cd. di depenalizzazione di fatto, del tutto avulso da una razionale politica criminale.

244 Così MUSCO, L’illusione penalistica, Milano, 2004, p. 60. Sui rischi portati, dall’esercizio simbolico della
   minaccia penale, sul rapporto tra ‘penalità minacciata e penalità agita’, cfr. PAVARINI, La
   “penitenziarizzazione” della giustizia penale, in AA.Vv., LA GIUSTIZIA CONTRATTATA. DALLA BOTTEGA
   AL MERCATO GLOBALE, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 1998, p. 177.

                                                                  114
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121