Page 114 - Quaderno 4-2016
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strategia di lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica e alla
         mutilazione genitale femminile come base per futuri strumenti legislativi di
         diritto penale contro la violenza di genere, compreso un quadro in materia di
         lotta alla violenza contro le donne (politica, prevenzione, protezione,
         procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato), cui dovrà far seguito un
         piano d’azione dell’Unione" nonché “la convenzione delle Nazioni Unite
         sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
         (CEDAW) adottata il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni e decisioni del
         comitato CEDAW e la convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e
         la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata il 7
         aprile 2011”;
      - al par. 17 in cui è stabilito che “le donne vittime della violenza di genere e i
         loro figli hanno spesso bisogno di un’assistenza e protezione speciali a motivo
         dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripe- tuta, di intimidazione e di
         ritorsioni connesso a tale violenza”;
      - al par. 18 nella parte in cui è affermato che le “donne sono colpite in modo
         sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere
         peggiore in caso di dipendenza dall’autore del reato sotto il profilo economico,
         sociale o del diritto di soggiorno”.
      Medesime considerazioni possono essere formulate per quanto attiene i minori e
gli anziani.
      Quanto ai primi, si rammenta:
      - la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento
         e l’abuso sessuale del 25 ottobre 2007 al cui art 1 è espressamente sancito che
         “ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della società e dello
         Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore” da
         intendersi quest’ultimo, alla luce di quanto previsto all art. 3, lett. a), “ogni
         persona di età inferiore ai diciotto anni242”;
      - la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,

242 Per un’ampia trattazione di questa fonte comunitaria, P. DE MARTINO, Legge di ratifica della Convenzione
   di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato durante le indagini preliminari: brevi considerazioni alla luce della
   nuova Direttiva 2012/29/UE, pubblicato il 9 gennaio 2013 su www.dirittopenalecontemporaneo.it; M.
   MONTELEONE, Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, parte III, Le modifiche al codice di
   procedura penale, in GIUR. MERITO 2013, 7-8, 1484.

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