Page 110 - Quaderno 4-2016
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Il reo diverrebbe esclusivo strumento per l’intimidazione altrui e l’entità del
provvedimento dipenderebbe in larga misura da considerazioni attinenti al pericolo di
fatti illeciti perpetrati da altri soggetti; in contrasto, quindi, anche, con il principio di
personalità della responsabilità penale.
Sul piano dell’efficienza, non è superfluo ribadire come l’inflizione di una pena
eccessiva abbia sul sistema conseguenze ulteriormente negative. Da un lato, il destinatario
del precetto giuridico resta, quanto meno, disorientato dal fatto di dover scontare una
pena sproporzionata al reato commesso233; dall’altro, l’irragionevolezza della sanzione
rende poco credibile il sistema pregiudicando quel fondamentale effetto di
orientamento234 che dovrebbe caratterizzare la norma235.
Occuparsi solo di percosse e lesioni, di violenze fisiche e omicidi, non significa
affrontare il problema nella sua globalità, con concrete possibilità di risolverlo; del resto
l’attuale codice è tutt’altro che sprovvisto di fattispecie in grado di sanzionare, anche
duramente, il ‘violento’, il molestatore, il vessatore, il violentatore o l’omicida; il sistema
delle circostanze aggravanti, gli istituti del concorso di reati e del reato continuato, inoltre,
consentono considerevoli aumenti di pena. Il recente decreto, infine, a nostro sommesso
avviso, valorizza poco i rapporti tra intervento penale e misure civilistiche che in alcuni
casi possono funzionare meglio della risposta penalistica: si pensi solo per esempio al
surplus di violenza a cui è sottoposta la donna per la celebrazione del processo la cui
presenza in alcune fasi è obbligatoria. E, in ultimo, nulla dice il provvedimento con
riferimento al partner violento per quanto concerne eventuali misure di recupero, magari
attraverso speculari forme di trattamento. Il rischio da evitare, riteniamo, sia quello di
rimettere all’interno della relazione affettiva o nel contesto familiare, una persona resa
ancor più violenta dal mero stoccaggio in carcere.
233 È stato limpidamente sostenuto, in proposito da BECCARIA: “perché una pena ottenga il suo effetto,
basta che il male della pena eccede il bene che nasce dal delitto ... tutto il di più è dunque superfluo, e
perciò tirannico”, cfr. De’ delitti e delle pene, cit., 54
234 In tal senso cfr. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 98.
235 Deve ancora rilevarsi che la previsione di pene accentuatamente severe reca con sé il rischio di spinte
criminogene. Quando, ad esempio, si minaccia ad un rapinatore la pena di venti anni - pena che per
effetto delle aggravanti comuni - sale a livello sanzionatorio dell’omicidio è fatale che lo si induca a
trasformarsi da rapinatore in omicida poiché, a conti fatti, il rischio delle due imprese criminali si
equivale (in tal senso già MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in JUS, 1974, p. 53). Con
estrema chiarezza, è stato affermato, ancora, dal BECCARIA: “a misura che i supplizi diventano più crudeli, gli
animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s’incalliscono; e la forza sempre
viva delle passioni fa che dopo cent’anni di crudeli supplizi, la ruota spaventa tanto, quanto prima la prigionia.
L’atrocità della pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si
commettano più delitti, per fuggir la pena di uno solo” (cfr. BECCARIA, op. loc. ult. cit.).
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