Page 108 - Quaderno 4-2016
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forme di violenza il recente decreto non pare assumere decise prese di posizione: gli
stereotipi, le diversificazioni, la sovrastruttura ideologico-patriarcale, i modelli di vita, non
ricevono adeguata attenzione da parte legislatore231.

      La violenza sulla donna è anche la disuguaglianza sociale; ‘violenza’ sono anche le
esasperate forme di discriminazione: lavoratrici sottopagate, donne sfruttate, madri part-
time, lavoratrici precarie, a tacere dei casi di sfruttamento della prostituzione e, più in
generale, di mercificazione della donna, solo per citare alcuni esempi; ‘violenza’ è anche
tutto ciò che è in grado di annullare l’identità e la libertà della donna. Non è un caso che
nel Preambolo della convenzione di Istanbul si faccia riferimento al ruolo ricoperto dal
raggiungimento dell’uguaglianza - de jure e de facto - ai fini della prevenzione della violenza
contro le donne. Concetto ripreso nell’art. 1 lett b) ove si richiama l’esigenza di
“contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere
la concreta parità tra i sessi rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne”.

      E allora, qualunque soluzione presuppone, innanzitutto, la piena conoscenza del
fenomeno nella sua interezza, l’entità, le diverse modalità; tutto ciò implica,
preliminarmente, un meccanismo di acquisizione dei dati e di analisi delle statistiche in
grado di delineare con sufficiente precisione le dimensioni della questione, la tipologia
dei comportamenti violenti, i soggetti interessati (età, status, conviventi, donne separate,
sposate, madri, figlie, ecc.). Occorrono in sostanza centri di osservazione in grado di
monitorare, realmente, l’intero fenomeno e, quindi, evidenziare le varie caratteristiche
e/o i punti di criticità. Spesso, ci si affida invece a singoli casi e all’emotività del
momento, a volte amplificata oltre misura dal circuito mass-mediale per ragioni meno
nobili di audience.

      Un altro passaggio fondamentale è rappresentato dall’effettivo funzionamento dei
centri antiviolenza che - dislocati sul territorio in maniera capillare - dovrebbero prendersi
cura della donna e allontanarla tempestivamente dalla situazione di disagio.

      In proposito, in sede di conversione del decreto legge (l’art. 5-bis l. n. 119/13)
il legislatore ha rimediato ad un precedente vuoto incrementando economicamente il
Fondo per le politiche relativo ai diritti e alle pari opportunità.

231 Nel Preambolo della Convenzione di Istanbul invece, si evidenzia “la natura strutturale della violenza
   contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è
   uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione
   subordinata rispetto agli uomini”.

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