Page 109 - Quaderno 4-2016
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Il decreto, infatti, prevedeva all’art. 5 recante: “Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere” - rifacendosi, sul piano teorico, alle disposizioni di cui
agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 della Convenzione di Istanbul - tutta una serie di momenti di
“informazione e la sensibilizzazione” (co. 2 lett. a), di potenziamento di assistenza e
sostegno per le donne vittime di violenza e per i loro figli attraverso il rafforzamento della
rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi (co. 2 lett.b), di formazione
di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking
(co. 2 lett c), e così via. Il co. 3 dell’art. 5 aggiungeva, però: “All’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. In tal modo si restava nel campo delle
buone intenzioni; va salutato, quindi, positivamente la dotazione economica del Fondo,
ponendosi - sotto questo profilo - in linea con le indicazioni della Convenzione di
Istanbul, resa esecutiva in Italia, che all’articolo 8 rubricato “Risorse finanziarie”
prevede lo stanziamento di “risorse finanziarie e umane appropriate per un’adeguata
attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e
combattere ogni forma di violenza”.

      La soluzione prospettata nel recente provvedimento, inoltre, non appare la migliore
risposta perché l’intervento sanzionatorio avviene quando il danno è già stato sofferto; in
un settore così delicato che vede coinvolti soggetti più deboli la vera strada era quella di
una risposta globale senza l’esclusione del perseguimento di esigenze di protezione.

      L’unica prevenzione, però, che si coglie sfogliando il decreto legge n. 93/13 è quella
della deterrenza, che oltre a violare le funzioni costituzionali assegnate alla pena (art. 27
co. 1 e 3), finisce per avere sul piano politico-criminale un effetto boomerang.

      Com’è noto il disposto costituzionale secondo cui le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato, mal si concilia con previsioni sanzionatorie tese ad esaltare prospettive
di mera deterrenza e che, oltre a violare il principio dell’integrazione sociale e quindi
del libero sviluppo della personalità, risultano particolarmente lesive in rapporto alla tutela
della dignità dell’uomo232.

232 In senso analogo cfr. MOCCIA, Aspetti problematici del rapporto tra funzione della pena e struttura dell’illecito, in
   AA.VV., BENI E TECNICHE DELLA TUTELA PENALE. MATERIALI PER LA RIFORMA DEL CODICE, a
   cura del Crs, Milano, 1987, p. 101; ID., Il diritto penale tra essere e valore, Napoli, 1992, p. 97 ss.

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