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A questo proposito, è stato evidenziato che, con tale meccanismo normativo, il
legislatore ha “ritenuto necessario un nuovo potenziamento degli strumenti per la
prevenzione e la repressione della violenza di genere, soprattutto nella sua ambientazione
domestica, intercettando il crescente allarme sociale determinato dall’inarrestabile
aumento in Italia dei reati che possono essere ricondotti a tale categoria criminologica e
soprattutto di quelli commessi ai danni delle donne240’’ anche perché tale bisogno è
divenuto ancor più impellente in seguito “alla recente ratifica da parte del Parlamento
della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (l. 27 giugno 2013, n. 77)241’’.

      Difatti, sebbene il decreto legge n. 93/2013, anche dopo la sua conversione in legge,
non menzioni mai la Convenzione nel suo incipit e non costituisce formalmente l’atto
normativo finalizzato a darvi attuazione, “non ve dubbio che diverse delle nuove
disposizioni si ispirino alle norme della Convenzione medesima, in tal senso anticipando
di fatto l’adeguamento dell’ordinamento interno ad una parte dei suoi contenuti”. Inoltre,
come giustamente rilevato in sede scientifica, si è dovuto tener conto pure “della
normativa internazionale ed in particolare della direttiva 2012/29/UE (4 ottobre 2012)
relativa alle “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di
reato” dato che, in questa fonte del diritto comunitario, molteplici sono i richiami per
quel che riguarda la posizione della donna.

      Infatti, in tale direttiva, nella parte introduttiva:
      - al par. 5 è espressamente richiamata la risoluzione del 26 novembre 2009

         sull’eliminazione della violenza contro le donne, con cui “il Parlamento europeo
         ha esortato gli Stati membri a migliorare le normative e le politiche nazionali
         volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le
         cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l’Unione a
         garantire a tutte le vittime di vio- lenza il diritto all’assistenza e al sostegno’’;
      - al par. 6, ove è menzionata la “risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e
         sulla definizione di un nuovo quadro politico dell’UE in materia di lotta alla
         violenza contro le donne” con la quale “il Parlamento europeo ha proposto una

240 Cons. Dott. L. PISTORELLI, Relazione n. III/01/2013 del 22 agosto 2013, pagine 1 e 2, in
   www.dirittopenalecontemporaneo.it.

241 Cons. Dott. L. PISTORELLI, Relazione n. III/01/2013 del 22 agosto 2013, pagina 2, in
   www.dirittopenalecontemporaneo.it.

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