Page 115 - Quaderno 4-2016
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al cui art. 19, è previsto che gli “Stati parti adottano ogni misura legislativa,
         amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di
         violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di
         negligenza, di maltrattamenti o di sfrutta- mento, compresa la violenza sessuale,
         per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi
         genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni
         altra persona che ha il suo affidamento”.
      Quanto ai secondi:
      - il par. 66 del preambolo della direttiva 2012/29/UE in cui è stabilito che devono
         essere garantititi i diritti degli anziani;
      - l’art. 3 lett. e) della Convenzione di Istanbul ove, tra le vittime di violenza
         domestica, viene ritenuta tale qualsiasi persona fisica che subisce simili atti;
      - l’art. 46 lett. d) ove è previsto come ogni Stato firmatario dovrà predisporre
         un’apposita aggravante ove il reato sia commesso “contro una persona in
         circostanze di particolari vulnerabilità” (in cui può trovarsi per l’appunto una
         persona anziana).
      La disamina espositiva, che connoterà questo scritto, sarà pertanto circoscritta a
quella parte della legge riguardante:
      - la disciplina penale, sia sostanziale sia procedurale, con particolare attenzione alle
         modifiche apportate in sede di conversione;
      - la predisposizione di apposti meccanismi di prevenzione volti a dissuadere
         l’autore del reato nel persistere nella condotta illecita;
      - la predisposizione di strumenti finalizzati non solo alla tutela della vittima ma
         anche al recupero mentale dell’autore della violenza.

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