Page 120 - Quaderno 4-2016
P. 120

Evidentemente, considerazioni di politica criminale hanno portato il legislatore a inasprire
il regime sanzionatorio, nei casi di atti sessuali posti in essere da determinati soggetti in
danno, appunto, di persone minorenni.

      Sempre in tema di violenza sessuale il decreto legge n. 39/13, art. 1 co. 2 - non
modificato sul punto dalla legge di conversione - dopo il numero 5- bis) ha aggiunto i
seguenti numeri: “5-ter, nei confronti di donna in stato di gravidanza” e “5-quater, nei
confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,
ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza
convivenza. Dunque, il sistema delle circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p.
viene esteso alle due nuove categorie di soggetti individuati nei numeri 5-ter e quater.

      L’innovazione offre il fianco a qualche riflessione di tipo dommatico e
politicocriminale.

      Sul piano politico-criminale l’aggravante di cui al co. 5-ter rischia di essere
discriminatoria nei confronti di alcune categorie di donne. Se, prima facie, appare
giustificato un aumento di pena in presenza di vittime che siano in stato di gravidanza,
oppure si tratti di mogli, compagne o fidanzate dell’aggressore, perché usare violenza su
una donna incinta o su una persona che ha un vincolo di fiducia con chi l’aggredisce è un
fatto certamente più grave, è altrettanto vero che tale aumento di pena rischia di porsi
in termini discriminatori verso le donne che non hanno figli e non hanno legami con un
partner. Non si comprende per quale motivo l’omicidio di una donna nubile, non madre,
non legata affettivamente a qualcuno debba essere considerato un fatto meno grave.

      E, in secondo luogo, c’era realmente bisogno di questa circostanza quando l’art. 61
c.p. prevede al n. 5 l’aggravante della cd. minorata difesa? Non pare possano avanzarsi
dubbi sul dato per cui una donna incinta si trovi in uno stato di particolare debolezza. E
ciò vale anche con riferimento alle altre categorie prima richiamate, se solo si riflette
sull’ampia lettura che la giurisprudenza ha dato della minorata difesa.

      Per i giudici di legittimità, infatti, sussiste l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5
      c.p. anche in presenza di semplici “condizioni utili a facilitare il compimento
dell’azione criminosa250”, oppure quando la difesa non sia del tutto impossibile “ma

250 Cfr. Cass. pen. sez. V, 23 febbraio 2005, n. 14995, in CED CASS. 231359, secondo i giudici di
   legittimità, la circostanza aggravante dell’aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o
   privata difesa “è integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni
   utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siamo

                                                                  118
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125