Page 122 - Quaderno 4-2016
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Dalla disposizione di cui all’art. 609-ter si ricava che la circostanza aggravante opera
non solo nei confronti del coniuge, ancorché separato o divorziato, ma anche nei riguardi
dell’innamorato, del fidanzato, del convivente o, per fare un esempio, anche dell’ex
compagno/a di una relazione omosessuale. La locuzione ‘relazione affettiva’ include,
pertanto, qualunque tipo di rapporto affettivo, benché di tipo amicale, e se tutto ciò può
essere valutato - nell’ottica repressiva della norma - addirittura in termini positivi nella
misura in cui amplia la portata della fattispecie, indirizzandosi verso qualunque persona,
resta irrisolto il problema di stabilire quando si ha una ‘relazione affettiva’. Sul punto, la
norma presenta profili di indeterminatezza, perché sarà solo il giudice, successivamente
alla verificazione dei fatti, a stabilire che tra due persone vi era una relazione affettiva, con
la conseguenza di rimettere alla completa discrezionalità del giudice la sussunzione del
caso realmente verificatosi nella fattispecie incriminatrice astratta, con tutte le
conseguenze derivanti da possibili applicazioni oscillanti. Del resto la locuzione ‘relazione
affettiva’ non è stata oggetto di soverchio approfondimento da parte della prassi utile a
‘spiegarne’ la portata; sebbene in tutt’altro ambito, si richiamano “caratteristiche di
stabilità e tendenziale definitività in modo da rendere evidente la sussistenza di una
relazione affettiva interpersonale fondata su una duratura comunanza di vita e di
interessi, assimilabile nei fatti ad un vero e proprio rapporto familiare257”. In materia
di atti persecutori la copiosa giurisprudenza, invece, si limita a richiamare l’espressione
senza alcuna precisazione.
Le difficoltà quindi non mancano: il lemma ‘affettività’ è utilizzato in ambito
psicologico per indicare l’insieme dei sentimenti e delle emozioni di un individuo oltre al
carattere assunto da un particolare stato psichico. Non è questa la sede per soffermarsi
sulle riflessioni aristoteliche svolte nel ‘De Anima’ - secondo cui il termine ‘affezione’
designa tutto ciò che nell’anima accade, cioè qualsiasi modificazione che essa subisce -
ma ci basta sapere che individua ogni stato, condizione o qualità che consiste nel subire
un’azione o nell’essere influenzato o modificato da essa258.
Alla luce delle succinte considerazioni appena svolte discende il dato per cui la
verifica di stati attinenti alla psiche delle persone non si palesa operazione tra le più
semplici, proprio perché vengono in risalto sensazioni, emozioni dell’animo, la cui
oggettivizzazione appare per molti versi impossibile da provare in un processo. Senza
257 Cfr. Cass. pen. sez. IV, 27 giugno 2001, n. 35121, RIGAMONTI, Cass. pen. 2002, p. 3818.
258 Sul punto si rinvia a ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, voce Affezione, Novara, 2006, vol. 10, p. 20 ss.
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