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appropriato, riteniamo, il lemma ‘ginecidio’); ancora modifiche degli atti persecutori
nonostante i palesi vizi di costituzionalità che la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., a
nostro sommesso avviso presenta245; pene inasprite per le rapine commesse su
persone di età superiore ai sessantacinque anni o in presenza di persona al di sotto dei 18
anni (art. 7 co. 2 lett. b); una norma ad hoc per il furto di “componenti metalliche o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di
trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da
privati in regime di concessione pubblica” (art. 8 co.1 di modifica dell’art. 625 co. 1
c.p.)246; disposizioni anti-tav; cyberbullismo; riduzione delle forze armate; una nuova
disciplina per la Protezione civile; frode informatica (art. 9); modifiche all’art. 682 c.p, in
tema di “Ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare
dello Stato” (art. art. 7 co. 4), e finanche disposizioni per il potenziamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (art. 11), o relative alle “Gestioni commissariali delle
province” (art. 12). In questa miscellanea legislativa si trova davvero di tutto: perfino
“Disposizioni finanziarie concernenti l’accelerazione degli interventi del PON Sicurezza
nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell’emergenza
nord Africa” (art. 6). La l. n. 119/13 ha, in sede di conversione del decreto, aggiunto, tra
l’altro, “Interventi a favore della montagna” (art. 11-bis); “Disposizioni finanziarie per gli
enti locali” (art. 13-bis); e perfino “Disposizioni concernenti l’uniforme del personale e la
bandiera del Dipartimento della protezione civile” (art. 10- bis).

245 In proposito ci sia consentito richiamare il nostro Una nuova figura criminosa: lo ‘stalking’ (art. 612-bis
   c.p.). Ovvero un altro, inutile, ‘guazzabuglio normativo’, in IND. PEN., 2010, pp. 479 ss.

246 Più semplicemente si tratta di una fattispecie nata per contrastare il fenomeno del furto del rame in
   danno delle Ferrovia dello Stato; risulta così modificato un settore già ampiamente disciplinato, e con
   rigore, dalla normativa in materia di delitti contro il patrimonio il cui ambito di operatività viene
   ampliato da un ricco elenco di circostanze aggravanti. Innovazioni che questo settore, com’è noto, non
   richiedeva, se solo si riflette sulla struttura del sistema dei reati contro il patrimonio disegnato dal
   codice Rocco. Sui criteri accentuatamente repressivo-deterrenti, il cui regime sanzionatorio, appare
   iperbolico perfino rispetto ai criteri, generalmente rigoristici seguiti dal codice Rocco nella
   predisposizione delle risposte statuali, cfr. MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali,
   Padova, 1988, p. 13 ss.; ID., Considerazioni de lege ferenda, sulla sistematica dei reati contro il patrimonio in
   RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 1991, p. 410 ss. a cui si rinvia per una risistemazione dell’intera materia in una
   prospettiva di riforma. Del resto, non è privo di rilevo il dato secondo cui il sistema sanzionatorio a
   tutela del patrimonio s’inseriva, armonicamente, in un più ampio contesto, finalizzato a riconoscere,
   mediante l’inflizione di dure sanzioni speciale risalto all’autorità ed alla personalità dello Stato. Sugli
   eccessi rigoristici del meccanismo sanzionatorio nel sistema dei reati contro il patrimonio, cfr.
   nell’ambito di una letteratura vastissima SGUBBI, Patrimonio (reati contro il), in ENC. DIR., vol. XXXII,
   Milano, 1982, p. 332; MILITELLO, Patrimonio (delitti contro il), in DIG. DISC. PEN., Torino 1995, IX, p.
   278 ss, in particolare p. 292 ss.; MANTOVANI, Patrimonio (delitti contro il), in ENC. GIUR. TREC., XXII,
   Roma, 1990, p. 1 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, Vol. II,
   tomo II, Bologna 2007, p. 7 ss.

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