Page 125 - Quaderno 4-2016
P. 125
Ma può essere vero l’opposto nella misura in cui una minaccia esplicitata
direttamente può avere un impatto ben maggiore sulla potenziale vittima. Si pensi a colui
che attraverso internet spedisca una e-mail contenente una minaccia di morte rispetto alla
stessa minaccia esternata direttamente nei confronti della persona. Una plausibile chiave
di lettura, utile a giustificare la ratio di una tale presa di posizione, potrebbe essere
individuata nel fatto che il legislatore abbia inteso punire più gravemente la minaccia posta
in essere attraverso strumenti informatici e telematici, perché attraverso l’uso di questi
mezzi risulta ‘più facile’ raggiungere la potenziale vittima.
La legge di conversione (n. 119/13) ha modificato il regime dell’irrevocabilità della
querela come originariamente prevista dal d.l. n. 93/13. Si tratta di un tentativo,
apprezzabile, di ovviare ad alcuni inconvenienti connessi all’impossibilità di remissione
della querela, anche se non tutti i profili problematici possono dirsi chiariti.
Infatti, nella versione di cui al d.l. n. 93/13 l’irrevocabilità della querela finiva per
limitare le possibilità di agire della donna, non più libera di decidere se continuare o meno
l’iter processuale. Il rischio era quello che rispetto ad un atto non più revocabile la donna
- per delle considerazioni del tutto personali, si pensi alla presenza di figli - poteva
essere spinta a non denunciare il fatto. In sostanza alla violenza dell’agente si sommava la
violenza dello Stato, che espropriava la donna della scelta di proseguire o meno il
processo. Dopo le modifiche apportate dalle legge di conversione è consentita la
revoca processuale della querela; il legislatore ha cercato, in altri termini, di far fronte ad
opposte esigenze: rispettare la piena autodeterminazione della persona offesa ed evitare
eventuali indebite pressioni da parte del querelato, affidando al giudice di ‘valutare’ la
reale libertà della vittima. Condivisibili, come si accennava, le ragioni delle modifiche
anche se, a nostro sommesso avviso, residuano almeno due aspetti problematici. Sotto un
primo profilo occorre riflettere sul dato secondo cui la revoca processuale, ai sensi dell’art.
340 c.p.p., è non solo quella fatta “con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente”,
ma anche quella fatta a “un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla
immediatamente alla predetta autorità”. Dunque, nella seconda ipotesi di remissione di
querela manca quel filtro del giudice che valuta l’assenza di pressioni e, dunque, la
libera scelta della vittima. Il secondo profilo problematico attiene alla irrevocabilità della
querela “se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui
all’articolo 612 secondo comma” c.p.
123

