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destinatario del provvedimento di ammonimento, tant’è che l’omesso ascolto rende
illegittimo il provvedimento medesimo265.

      Appare plausibile che, al fine di evitare avventate applicazioni, il questore svolgerà
un’attenta analisi di tutti gli elementi a sua disposizione, seppur con riferimento alla
misura amministrativa dell’ammonimento, gravata da un onere probatorio meno forte
rispetto ai rimedi penalprocessualistici266. Dunque, pur muovendosi in un campo
contrassegnato da ampia discrezionalità, il questore deve comunque compiere una
ponderata attività istruttoria secondo le indicazioni di cui al co. 2 dell’art. 8, e ciò
anche alla luce dell’esigenza di armonizzazione con le disposizioni di cui alla l. n. 241/90.

      Per tali ragioni riteniamo che il problema relativo alle armi non possa essere trattato
diversamente; non a caso si tratta di una disposizione inserita nel contesto del
procedimento ammonitorio. L’espressione: “il questore valuta l’eventuale adozione di
provvedimenti in materia di armi e munizioni” s’inserisce nell’ambito di un più ampio
contesto ove il potere di inibire il possesso di armi risulta già disciplinato dagli artt. 10,
11, 42 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (cosiddetto T.U.L.P.S.)267.

      In particolare, l’art. 43 richiama i requisiti della ‘buona condotta’ e l’affidabilità di
non abusare delle armi, la cui assenza comporta la revoca della licenza268.

      Il questore, pertanto, oggi come ieri, dovrà comunque svolgere le sue ‘valutazioni’ al
fine di adottare un provvedimento in materia di armi; pertanto, alla nuova formula potrà
riconoscersi solo un impatto di natura simbolico-promozionale.

265 Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2011, n. 5676, in DEIUREGIUFFRE; TAR Valle d’Aosta, 17
   novembre 2010, n. 68, ivi; TAR Liguria, sez. II, 29 aprile 2010, n. 2008, ivi.

266 Sulla sufficienza di ‘indizi coerenti’ ai fini dell’ammissione dell’ammonimento cfr. T.A.R. Brescia
   Lombardia sez. II, 8 maggio 2013, n. 444, Speranza C. Min. int., in REDAZIONE, Giuffrè 2013; nello
   stesso senso cfr. T.A.R. Pescara Abruzzo sez. I, 7 giugno 2012, n. 260, in DEIUREGIUFFRE; il
   provvedimento di ammonimento non presuppone l’acquisizione della prova del fatto penalmente
   rilevante punito dall’art. 612-bis c.p. ma richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda
   verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori, in tal
   senso cfr. T.A.R. Perugia Umbria sez. I, 10 aprile 2013, n. 226, R. C. Pref. di Perugia e altro, in FORO
   AMM., TAR 2013, 4, p. 1168.

267 Per ulteriori approfondimenti sul processo ammonitorio cfr. PRESUTTI, L’ammonimento orale come
   strumento di prevenzione dello stalking.

268 La giurisprudenza ha avuto modo di specificare: “Quanto agli elementi di fatto da valutare, ai fini della
   revoca del porto d’armi è sufficiente che sussistano elementi indiziari circa la mera probabilità di un
   abuso dell’arma da parte del privato. Quanto alle condotte possibili a base della revoca, è consolidata la
   tesi (che vi comprende anche le mere disattenzioni e le mancanze di diligenza) per cui ai fini della
   revoca del porto d’armi, “abuso” dell’arma non è solo il suo uso illegittimo, ma anche l’omissione delle
   cautele per impedire che persone diverse dal titolare possano impadronirsene e servirsene”, cfr. Cons.
   Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 901, in DEIUREGIUFFRE.

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