Page 130 - Quaderno 4-2016
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Attraverso la locuzione appena richiamata, il legislatore si era limitato a riproporre -
senza alcun adattamento - la stessa definizione di cui all’art. 3 lett. b) della Convenzione di
Istanbul; la legge di conversione ha stabilito che la violenza domestica si verifica, invece,
quando vengono posti in essere “uno o più atti, gravi ovvero non episodici di violenza
fisica…” Ma così facendo le carenze di genericità non possono dirsi colmate perché la
specificazione del legislatore si traduce in una sorta di pleonasmo con il riferimento alla
‘gravità’ e per l’uso della locuzione “non episodici”. Non episodico equivale a dire ‘non
isolato’, ‘non occasionale’, ‘non sporadico’, ‘non infrequente’, ‘non raro’ e, dunque, il
questore per accertare la sussistenza della violenza domestica dovrà verificare il carattere
‘costante, frequente, regolare, ricorrente, usuale, consueto’ del fatto di lesioni. Si tratta
di un difficile accertamento che deve ricavarsi dalle investigazioni delle forze
dell’ordine e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti. Inoltre, non poco
problematico si presenta l’accertamento del requisito della ‘gravità’, in particolare
nell’ambito di lesioni lievissime tentate! Appare, poi, naturale domandarsi in caso di
difformità tra le dichiarazioni rese dal delatore e la vittima quale delle due avrà maggiore
credibilità? A quali delle due il questore darà credito? E, infine, la semplice segnalazione,
sebbene non anonima, non potrebbe porsi, addirittura, come ulteriore fattore di violenza
da parte del partner, il quale potrebbe sfogare sulla potenziale vittima la rabbia di essersi
trovato al centro di un’indagine da parte delle forze dell’ordine? Ma anche in ordine alla
tipologia delle lesioni la norma evidenzia qualche problema richiedendo una prognosi non
superiore a venti giorni. Ne discende che per emettere il provvedimento di
ammonimento il questore dovrà accertare la fondatezza di lesioni lievissime, e questo
accertamento richiede necessariamente l’intervento di personale medico, che certamente
non può essere eseguito senza la collaborazione della vittima. Con la conclusione che il
soggetto passivo che ha scelto di non attivare alcun meccanismo si vede coinvolto in un
procedimento contro la sua volontà. Paradossalmente alla violenza del partner si somma
quella delle Istituzioni seppur giustificata dai migliori intendimenti. Altra disposizione
poco chiara sotto il profilo politico-criminale è la previsione dell’applicazione della misura
della sospensione della patente di guida, per un periodo da uno a tre mesi, inflitta al
destinatario dell’ammonimento da parte del prefetto su richiesta del questore (art. 3 co. 2).
Quale nesso intercorra tra violenza domestica e sospensione della patente di guida non è
dato sapere; quasi che per commettere fatti di violenza sia necessaria la patente di guida.

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