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dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119271, inserendo nel codice di procedura penale l’art. 384-bis,
ha previsto che «gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre,
previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata
per iscritto, o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il
divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei
confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove
sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate
ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona
offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di
informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive
modificazioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385
e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma
3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di
allontanamento».
Dal punto di vista sistematico, la nuova misura è stata collocata subito dopo
l’art. 384 c.p.p., dedicato al fermo di indiziato di delitto. La soluzione, che sembra
presupporre un’assimilazione, sul piano funzionale, delle due misure272, lascia perplessi in
quanto il fermo, che può essere operato anche fuori dai casi di flagranza, ha lo scopo
precipuo di impedire la fuga dell’indiziato, mentre la misura che si commenta, che
richiede la flagranza di reato, persegue l’obiettivo di neutralizzare la pericolosità
dell’autore al fine di apprestare protezione ad una specifica vittima particolarmente
vulnerabile.
Dal punto di vista dogmatico, vi sono pochi dubbi che si tratti di una misura
precautelare; ciò si desume sia dalla collocazione sistematica all’interno del titolo VI del
libro V del codice di rito, dedicato all’arresto in flagranza e al fermo, che dalla fisionomia
del nuovo istituto273. Delle misure precautelari ricorrono, infatti, sia la struttura (il potere
attribuito alla polizia giudiziaria di limitare la libertà personale) che le finalità (vale a dire
la tutela avanzata della collettività da delitti che l’ordinamento ritiene particolarmente
271 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 ed entrata in vigore il 16 ottobre 2013.
272 In tal senso si esprime il parere sul d.l. 93/2013 reso dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi
dell’art. 10 l. 195/1958.
273 Così anche il parere del Consiglio Superiore della Magistratura già citato.
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