Page 136 - Quaderno 4-2016
P. 136

A parere di chi scrive l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare dovrebbe
essere disposto anche nei confronti di chi venga sorpreso in flagranza di reato fuori
dall’ambiente domestico.

      Adottare una soluzione restrittiva che limiti la nuova misura ai delitti consumati
all’interno della casa familiare potrebbe in qualche modo frustarne gli scopi di tutela.
È ben possibile, infatti, che le esigenze di protezione della vittima ricorrano anche quando
il delitto sia stato consumato fuori dalle mura domestiche: si pensi al soggetto che
minaccia di morte e poi ferisce gravemente il coniuge durante un litigio in mezzo ad una
strada oppure al soggetto che tiene reiteratamente una condotta aggressiva ed offensiva
nei confronti del coniuge separato di fatto. Inoltre, il concetto di allontanamento non
implica necessariamente uno spostamento fisico dell’indagato, potendo esplicarsi anche
con il divieto di reingresso.

      Ne consegue che quando il soggetto viene colto nell’atto di commettere uno dei
reati indicati dal legislatore fuori dalla casa familiare, la nuova misura precautelare
consisterà nell’imposizione allo stesso del divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati dalla persona offesa e quindi anche alla casa comune. Obiettivo della misura,
infatti, è quello di apprestare immediatamente una tutela ampia della vittima, che
travalichi la mera protezione all’interno dell’ambiente familiare. D’altro canto, anche l’art.
282-bis c.p.p., che disciplina la “versione cautelare” dell’allontanamento dalla casa
familiare, prevede, quale contenuto della misura, l’obbligo per il cautelato di lasciare
immediatamente la casa familiare oppure di non farvi rientro, ipotesi, quest’ultima, che
presuppone evidentemente che il soggetto si trovi già fuori dalla casa familiare.

      Scorrendo il catalogo dei delitti indicati dall’art. 282-bis c. 6 c.p.p. (richiamato
dall’art. 384-bis c.p.p.), ci imbatte in fattispecie per le quali appare problematica
l’applicazione dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Si pensi, in particolare,
alla violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.): qualora il genitore o
il coniuge si sia sottratto agli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale o al
rapporto di coniugio abbandonando il domicilio domestico, difficilmente la nuova misura
potrà esplicare effetti protettivi verso la vittima. In questa evenienza, però, ci sembra
problematico anche ritenere che ricorra un grave ed attuale pericolo per la vita o
l’integrità fisica o psichica della persona offesa.

      Per applicare la misura in commento non è sufficiente che il soggetto sia stato

                                                                  134
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141