Page 141 - Quaderno 4-2016
P. 141

oppure dalla vittima, a prescindere da dove essa si trovi, come previsto in materia
cautelare dall’art. 282-ter c.p.p.

      L’omesso riferimento all’obbligo di mantenere una determinata distanza dai luoghi
abitualmente frequentati dalla vittima non desta particolari preoccupazioni, in quanto, se
si esclude la necessità di una quantificazione spaziale, necessaria solo per il predetto
obbligo, esso appare speculare al divieto di avvicinamento, in quanto formulazione in
negativo e in positivo dello stesso precetto.

      Diverso è il discorso per l’obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, che
avrebbe consentito di fronteggiare le ipotesi in cui la condotta oggetto della temuta
reiterazione ha i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima
in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi. In tali caso, l’efficacia del provvedimento di
polizia sembra legata più all’individuazione della stessa persona offesa, quale riferimento
centrale del divieto di avvicinamento, piuttosto che ai luoghi da essa frequentati.

      Una volta eseguita la misura dell’allontanamento, la polizia giudiziaria deve
senza ritardo fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza
presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa,
provvedendo anche a metterla in contatto con i centri antiviolenza. Come per
l’arresto, anche per l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, se il procedimento ha
ad oggetto un delitto perseguibile a querela, la misura potrà essere eseguita solo se vi è
la volontà di punire l’autore del reato da parte della vittima, che potrà manifestarla anche
con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel
luogo (v. art. 381 c. 3 c.p.p.). Analogamente alle altre misure precautelari, anche quella in
esame non potrà essere adottata quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare
che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una
facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità (art. 385 c.p.p.).

      A differenza dell’arresto, l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare richiede
l’autorizzazione preventiva del pubblico ministero. Stante l’evidente affinità con la
misura ex artt. 380-381 c.p.p., non si comprende lo scrupolo del legislatore nel sottrarre
alle competenze degli organi di polizia una misura meno invasiva rispetto alla totale
privazione della libertà personale. Riteniamo che il pubblico ministero debba negare la
predetta autorizzazione non soltanto quando non ravvisi la sussistenza dei presupposti
di applicazione della misura, ma anche quando, pur condividendo le valutazione degli

                                                                  139
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146