Page 142 - Quaderno 4-2016
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organi di polizia, non ritenga di dover richiedere al giudice l’applicazione di una misura
cautelare coercitiva (come si desume argomentando dall’art. 121 disp. att. c.p.p.).

      In ogni caso, l’intervento dell’organo di accusa rispetto a vicende complesse come
quelle sottese ai delitti indicati dall’art. 384-bis c.p.p. ed al relativo contesto familiare di
riferimento implica un non agevole dialogo fra il magistrato e il poliziotto, che il
legislatore si è premunito quantomeno di snellire nelle forme prevedendo la possibilità
che il placet del pubblico ministero sia reso oralmente e successivamente confermato in
forma scritta o per via telematica.

      Quanto agli adempimenti successivi all’esecuzione della misura, il rinvio agli artt.
385 e ss. c.p.p. richiede all’interprete uno sforzo di adeguamento di una normativa
elaborata per un soggetto in vinculis.

      Il richiamo agli artt. 390 e 391 c.p.p. consente di sottoporre anche l’allontanamento
d’urgenza dalla casa familiare alla convalida del giudice per le indagini preliminari. Si tratta
di una soluzione imposta dalla riserva di giurisdizione in materia di libertà personale
contenuta nel comma 3 dell’art. 13 Cost., che prevede la garanzia del controllo esercitato
dal giudice sui provvedimenti limitativi della libertà personale adottati in via provvisoria
dalla polizia giudiziaria. L’udienza di convalida sarà anche la sede per applicare eventuali
misure cautelari, soprattutto quelle di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., nella
sostanza già anticipatamente eseguite dalla polizia giudiziaria.

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