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cammino piuttosto lungo che comincia pochi anni dopo la fine della dittatura, nel
1994, con l’approvazione della Ley 19.325 che stabiliva norme procedimentali e sanzioni
concernenti atti di violenza intrafamiliare283. Altri atti di particolare importanza furono la
Ley 19.968, del 2004, che creò i tribunali di famiglia e soprattutto l’importantissima Ley
20.066284 del 2005, intitolata Ley de violencia intrafamiliar, che ha introdotto il reato di
maltrattamenti abituali. In tale contesto si giunse, alla fine del 2010, alla promulgazione
della Ley 20.480285 che, modificando il Código penal e l’appena citata Ley 20.066, ha
riformulato la fattispecie di parricidio introducendo il femicidio. L’articolo 390 del Código
penal cileno oggi stabilisce che: «Chi, essendo a conoscenza delle relazioni che li
legano, uccide il padre, la madre o il figlio, qualunque altro dei suoi discendenti o
ascendenti o chi è o è stato il suo coniuge o il suo convivente, sarà punito, come
parricida, con la pena dal presidio maggiore in grado massimo al presidio perpetuo
qualificato. Se la vittima del reato descritto nel comma precedente è o è stata la coniuge o
la convivente dell’autore, il reato prenderà il nome di femminicidio286». La Ley 20.480 ha
modificato la precedente formulazione della fattispecie sostituendo, nel primo comma, le
parole “il suo coniuge o convivente” con “chi è o è stato il suo coniuge o il suo
convivente” e aggiungendo ex novo il secondo comma.

      Rinviando al terzo paragrafo una presentazione dettagliata dei molteplici difetti di
formulazione di questa figura, precisiamo però fin da ora come, allora, la previsione del

283 Tutta la legislazione cilena può essere consultata attraverso il motore di ricerca legislativo raggiungibile
   attraverso il sito web del Congreso nacional: www.bcn.cl.

284 L. CASAS BECERRA, Ley n. 20.066 sobre violencia intrafamiliar: ¿un cambio de paradigma?, in ANUARIO DE
   DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, 2006, 197.

285 46 M. E. SANTIBÁÑEZ TORRES e T. VARGAS PINTO, Reflexiones en torno a las modificaciones para sancionar el
   femicidio y otras reformas relacionadas (Ley n. 20.480), in REVISTA CHILENA DE DERECHO, 2011,
   XXXVIII, n.1, 204-205.

286 È imprescindibile dare contezza delle altre fattispecie di omicidio previste del codice cileno: «Art. 391.
   Chi uccide una persona senza che ricorrano le circostanze dell’articolo precedente, sarà punito:
   1°. Con la pena dal presidio maggiore in grado medio al presidio perpetuo se realizza l’omicidio in
   presenza di una delle seguenti circostanze: Prima. Con perfidia; Seconda. In cambio di un premio o
   della promessa di una remunerazione; Terza. Per mezzo di veleno; Quarta. Con accanimento,
   aumentando deliberatamente ed inumanamente il dolore della persona offesa; Quinta. Con
   consapevole premeditazione.
   2°. Con presidio maggiore nei gradi da minimo a medio in tutti gli altri casi».
   In Cile, dunque, a fianco del parricidio esistono due fattispecie di omicidio, una semplice e una aggravata.
   In base a quanto previsto dall’articolo 56 del Código penal la pena di presidio maggiore ha durata
   compresa tra i cinque e i dieci anni se è in grado minimo, tra i dieci e i quindici se è in grado medio e
   tra i quindici e i venti se è in grado massimo. Si veda: S. POLITOFF L., J.P. MATUS A. e M.C. RAMÍREZ
   G., Lecciones de derecho penal chileno - Parte Especial, II ed., Santiago de Chile, 2005, 23. La traduzione
   delle disposizioni codicistiche è quella redatta in G. FORNASARI ed E. CORN (a cura di), Codice penale
   cileno, Padova, 2013, all’interno del quale si segnala l’interessante introduzione a firma del professor
   José Luis Guzmán Dalbora.

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