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Tale indicazione non deve necessariamente concretarsi in una motivazione ad hoc
del provvedimento, essendo sufficiente che, mediante il contesto descrittivo emergente
dal verbale di allontanamento o dagli atti complementari, il giudice della convalida sia
posto in grado di conoscere e sindacare le ragioni che hanno orientato la polizia
giudiziaria nell’esercizio della discrezionalità riconosciutale. In mancanza di tali
condizioni, dovendosi escludere che il giudice possa sostituirsi alla polizia giudiziaria
nell’assolvimento di un siffatto onere motivazionale, l’allontanamento non potrà essere
convalidato280. Occorre rilevare che la norma pone dei seri problemi di coordinamento
con l’arresto essendovi delle interferenze fra le aree di operatività dei due istituti. Infatti,
per molte delle ipotesi delittuose contemplate dall’art. 282- bis c. 6 c.p.p. e richiamate
dall’art. 384-bis c.p., è previsto l’obbligo di arresto in flagranza di reato (v. art. 572, 600,
600-bis c. 1, 600-ter c. 1 e 2, 600-quinques, 609-bis, 609-quater c. 1 e 2 e 609-octies c.p.:
art. 380 c. 2 lett. d), d-bis), d-ter) e l-ter) c.p.p.), mentre per altre fattispecie l’arresto è
facoltativo (v. artt. 582, 600-ter c. 4, 600-quater: art. 381 c. 2 lett. f) e l-bis) c.p.p.).
Riteniamo che l’autorità di polizia giudiziaria non possa sottrarsi all’obbligo di
arresto qualora l’attività delittuosa per cui interviene configuri una delle ipotesi
contemplate dall’art. 380 c.p.p.; né appare seriamente sostenibile, in assenza di una chiara
volontà legislativa in tal senso, che l’introduzione della nuova misura dell’allontanamento
dalla casa familiare abbia comportato, stante la minore compressione della libertà
personale, una riduzione dell’ambito applicativo dell’arresto.
Si potrebbe ritenere che rispetto ai reati consumati in ambiente domestico l’arresto
debba lasciare il passo all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (con il divieto
di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima), prevalendo sulle
generiche esigenze di tutela della collettività le specifiche finalità protettive della persona
offesa. A parere di chi scrive, la soluzione non è convincente sia perché, come già
detto sopra, la misura dovrebbe trovare applicazione anche rispetto ai delitti consumati
fuori dall’ambiente domestico, sia perché rispetto a reati di elevata gravità non possono
essere ignorate le esigenze di tutela degli altri consociati.
280 Analogamente, in tema di arresto facoltativo, cfr. Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2009-29 luglio 2009, n.
31281, Rv. 244680; Cass. pen., sez. II, 19 settembre 2003-23 ottobre 2003, n. 40432, Rv. 227276.
Ritiene il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere più volte citato, che l’accertamento in
concreto, da parte delle forze di polizia, della pericolosità per la vittima di una eventuale recidiva,
diventi dirimente al fine di evitare un «distorto utilizzo dell’istituto che, per come confezionato, si
presta a fornire una risposta sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore della condotta illecita».
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