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Può aggiungersi, poi, che la totale privazione della libertà personale garantisce alla
vittima una tutela maggiore rispetto ad una misura la cui efficacia dipende dal rispetto
delle prescrizioni da parte dell’allontanato.
Diverso è il discorso quando per il delitto in corso l’arresto è soltanto facoltativo. In
tal caso all’autorità di pubblica sicurezza è riservato un margine di discrezionalità
nell’applicazione della misura, dovendo procedere con l’arresto solo se il provvedimento
appare giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto desunta dalla
sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. 381 c. 4 c.p.p.).
Il giudizio diagnostico sulla gravità del reato richiesto dall’art. 381 c. 4 c.p.p. è del
tutto autonomo rispetto al giudizio sulla pericolosità specifica dell’autore richiesto
dall’art. 384-bis c. 1 c.p.p.; quest’ultimo, poi, è a sua volta in rapporto di specialità con il
giudizio di pericolosità generica richiesto dall’art. 381 c. 4 c.p.p.
La sovrapposizione operativa di due misure precautelari, diversamente incidenti
sulla libertà personale e basate su giudizi discrezionali in parte autonomi e in parte
interferenti, deve indurre l’interprete a ritenere preferibile la misura meno afflittiva
ogniqualvolta il giudizio prognostico richiesto dall’art. 384-bis c.p.p. esaurisca tutte le
esigenze preventive del caso.
Quanto al contenuto, la misura in esame si sostanzia nell’allontanamento fisico del
soggetto dalla casa familiare (che potrà essere ottenuto con una condotta spontanea
oppure coartata del soggetto) e nella prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi
abitualmente frequentati dalla persona offesa. Come già detto, il provvedimento di
polizia consisterà nella sola prescrizione di non avvicinamento qualora il soggetto da
allontanare si trovi già fuori dalla casa familiare.
Si tratta di una misura che anticipa un obiettivo tipicamente cautelare - prevenire la
reiterazione delle condotte criminose - non già neutralizzando l’autore del reato (come
nell’arresto), bensì creando intorno alla vittima una sorta di schermo protettivo.
Per “casa familiare” riteniamo debba intendersi il luogo ove si attua la coabitazione
di un nucleo familiare, inteso come un consorzio di persone tra le quali, per strette
relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, a
prescindere dalla sussistenza di legami formali derivanti da parentela.
Stante le finalità e il contenuto della misura in esame, consistente nella
creazione di uno schermo protettivo intorno ad un “soggetto debole”, riteniamo che essa
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