Page 137 - Quaderno 4-2016
P. 137
colto in flagranza di uno dei delitti indicati dal legislatore. Ulteriore presupposto
applicativo richiesto è una valutazione prognostica di reiterazione delle condotte
criminose da cui derivi un grave ed attuale pericolo per la vita o l’integrità fisica o
psichica della persona offesa.
Com’è evidente, si tratta di una valutazione complessa e ampiamente discrezionale
che coinvolge più aspetti collegati fra loro (pericolo di reiterazione del reato, pericolo per
la vita o l’integrità fisica o psichica della vittima, gravità e attualità di quest’ultimo,
legame eziologico fra i due pericoli) che gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria
intervenuti (e il pubblico ministero che dovrà autorizzare o meno l’adozione della misura)
dovranno condurre alla luce dei dati investigativi in loro possesso e di quanto acquisito e
constatato al momento dell’intervento.
In assenza di indicazioni legislative, riteniamo che, analogamente a quanto previsto
in materia cautelare dall’art. 274 lett. c) c.p.p., il giudizio sul pericolo di recidiva debba
essere condotto tenendo conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto che
della personalità dell’autore, che gli operatori di polizia potranno valutare soprattutto
sulla base del comportamento tenuto al momento dell’intervento e delle eventuali
conoscenze acquisite sulla base di pregressi interventi o di pregresse attività investigative.
I predetti dati, poi, unitamente alle caratteristiche della vittima, consentiranno agli
operatori di polizia di valutare anche se l’eventuale reiterazione delle condotte criminose
potrebbe mettere in grave pericolo l’integrità fisica o psichica della vittima.
Verificati i presupposti di applicabilità sopra descritti, gli operatori di polizia
dovranno allontanare l’autore del reato. Sebbene la norma si esprima in termini di
“facoltà” di adozione della misura, riteniamo che la discrezionalità riconosciuta agli
organi di polizia non sia bifasica ma si esaurisca nella valutazione della ricorrenza dei
presupposti normativi. Una volta ravvisata la sussistenza di tali elementi, gli organi di
polizia hanno l’obbligo di allontanare il soggetto dalla casa familiare, pena altrimenti la
configurazione di una misura limitativa della libertà personale affidata al mero arbitrio
degli organi di polizia. Analogamente a quanto previsto per l’arresto ex art. 381 c.p.p., si è
di fronte a quello che la dottrina definisce un “obbligo condizionato279”.
Da quanto sin qui evidenziato deriva che la polizia giudiziaria sarà tenuta ad indicare
le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il potere di privazione della libertà personale.
279 FERRARO, Arresto e fermo, Milano, 1994, p. 29.
135

