Page 82 - Quaderno 2017-9
P. 82
2.1 Cenni sulla tutela dei terzi, partecipazione e collegamento
Abbracciando la tesi maggioritaria della configurabilità dell’impresa illecita nel nostro
ordinamento si deve quindi sostenere che essa debba sottostare alla medesima disciplina delle
imprese lecite, dunque alle norme inerenti lo Statuto, la tenuta delle scritture contabili, le
registrazioni e le procedure concorsuali. Non è possibile infatti per il nostro ordinamento che porre
in essere siffatta attività possa garantire una sorta di immunità o addirittura dei vantaggi rispetto alle
imprese regolari. Per questo motivo infatti l’autore dell’illiceità non potrà certo invocare a proprio
favore la disciplina dell’impresa, di cui invece potranno fruire i terzi in buona fede .
241
Infatti gli effetti dell’illiceità non si limitano alla sola natura giuridica dell’impresa, ma si
estendono anche ai rapporti con i terzi, siano essi imprenditori o lavoratori (come nel caso dei
rapporti che intercorrono tra gestori-estorsori degli apparecchi da intrattenimento e titolari degli
esercizi in cui vengono installati). Il criterio per distinguere differenti tipi di trattamento è quello
inerente il concetto di partecipazione e quello di collegamento (necessario o occasionale) tra
attività posta in essere e illiceità dell’impresa. In questo senso quindi i compartecipi
dell’imprenditore mafioso, ma anche solo i consapevoli della illiceità, possono condividere con
questo sia la responsabilità civile sia quella penale che scaturisce dall’attività illecita, mentre i
terzi in buona fede si potranno pienamente avvantaggiare dei diritti scaturiti dai rapporti
giuridici tenuti con l’imprenditore mafioso. Per quel che concerne i singoli atti posti in essere
durante l’esercizio dell’impresa, bisogna evidenziare come sia la presenza di un legame
funzionale del singolo atto con il fine ultimo dell’attività illecita a invalidare l’atto stesso, mentre
resta lecito e quindi valido l’atto compiuto in assenza di tale legame nonostante l’accertato fine
illecito . Tale principio è naturalmente contemperato dalla necessaria tutela dell’affidamento
242
del terzo in buona fede, ovvero non a conoscenza del fine illecito dell’impresa.
Occorre ora capire cosa si intenda giuridicamente per partecipazione e collegamento, al
fine di comprendere quale sia il criterio per il quale il terzo non possa invocare la disciplina
dell’impresa a suo favore. In particolare nel concetto di partecipazione è ricompreso colui che
interviene e che è complice, ma ad essa viene assimilato anche il concorso di colui che
contribuisce alle attività offrendo la propria cooperazione all’imprenditore illecito con una
convergenza di interessi . In ogni caso in una accezione più ristretta si deve ritenere che vi sia
243
partecipazione quando il soggetto ponga in essere un atto o una attività che, seppur distinti e di
241 Tale impossibilità dunque costituisce la sanzione per la commissione o la partecipazione all’illiceità.
242 Con riguardo ai terzi dipendenti invece, la natura illecita dell’attività influisce sulla validità del rapporto,
rendendolo nullo (artt. 1418 e 2126, comma I, c.c.), e la illiceità della causa o dell’oggetto non consente che
scaturiscano effetti retributivi, ai sensi dell’art. 2126 c.c.
243 V. PANUCCIO, Teoria giuridica dell’impresa, Giuffrè, 1974.
- 80 -

