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2.1 Cenni sulla tutela dei terzi, partecipazione e collegamento

                  Abbracciando la  tesi  maggioritaria  della configurabilità dell’impresa  illecita nel nostro
            ordinamento  si deve quindi  sostenere che essa  debba sottostare alla medesima disciplina delle

            imprese  lecite,  dunque alle  norme inerenti lo Statuto, la  tenuta delle scritture  contabili,  le

            registrazioni e le procedure concorsuali. Non è possibile infatti per il nostro ordinamento che porre

            in essere siffatta attività possa garantire una sorta di immunità o addirittura dei vantaggi rispetto alle
            imprese regolari. Per questo motivo infatti l’autore dell’illiceità non potrà certo invocare a proprio

            favore la disciplina dell’impresa, di cui invece potranno fruire i terzi in buona fede .
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                  Infatti gli effetti dell’illiceità non si limitano alla sola natura giuridica dell’impresa, ma si

            estendono anche ai rapporti con i terzi, siano essi imprenditori o lavoratori (come nel caso dei
            rapporti che intercorrono tra gestori-estorsori degli apparecchi da intrattenimento e titolari degli

            esercizi in cui vengono installati). Il criterio per distinguere differenti tipi di trattamento è quello

            inerente il concetto di partecipazione e quello di collegamento (necessario o occasionale) tra
            attività posta in essere e illiceità dell’impresa. In questo  senso  quindi i compartecipi

            dell’imprenditore mafioso, ma anche solo i consapevoli della illiceità, possono condividere con

            questo sia la responsabilità civile sia quella penale che scaturisce dall’attività illecita, mentre i

            terzi in  buona fede  si potranno pienamente avvantaggiare dei diritti  scaturiti dai rapporti

            giuridici tenuti con l’imprenditore mafioso. Per quel che concerne i singoli atti posti in essere
            durante l’esercizio dell’impresa, bisogna evidenziare come sia la presenza  di un legame

            funzionale del singolo atto con il fine ultimo dell’attività illecita a invalidare l’atto stesso, mentre

            resta lecito e quindi valido l’atto compiuto in assenza di tale legame nonostante l’accertato fine
            illecito . Tale principio è naturalmente contemperato dalla necessaria tutela dell’affidamento
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            del terzo in buona fede, ovvero non a conoscenza del fine illecito dell’impresa.

                  Occorre ora capire cosa si intenda giuridicamente per partecipazione e collegamento, al

            fine di comprendere quale sia il criterio per il quale il terzo non possa invocare la disciplina

            dell’impresa a suo favore. In particolare nel concetto di partecipazione è ricompreso colui che
            interviene e che è complice, ma ad essa viene assimilato anche il concorso  di colui che

            contribuisce  alle  attività  offrendo  la  propria  cooperazione  all’imprenditore  illecito  con  una

            convergenza di interessi . In ogni caso in una accezione più ristretta si deve ritenere che vi sia
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            partecipazione quando il soggetto ponga in essere un atto o una attività che, seppur distinti e di


            241   Tale impossibilità dunque costituisce la sanzione per la commissione o la partecipazione all’illiceità.
            242   Con riguardo ai terzi dipendenti invece, la natura illecita dell’attività influisce sulla validità del rapporto,
               rendendolo nullo (artt. 1418 e 2126, comma I, c.c.), e la illiceità della causa o dell’oggetto non consente che
               scaturiscano effetti retributivi, ai sensi dell’art. 2126 c.c.
            243   V. PANUCCIO, Teoria giuridica dell’impresa, Giuffrè, 1974.

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