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produzione o il cui commercio non sono consentiti ai privati o sono addirittura contrari al buon costume ».
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            Dunque è illecita quell’impresa organizzata per produrre o scambiare beni o servizi contrari a
            norme imperative, all’ordine pubblico o  al  buon costume (ad esempio è il caso

            dell’organizzazione di bische clandestine o la produzione di schede per apparecchi da

            intrattenimento clonate), oppure quella che pur avendo  oggetto   lecito ha  tuttavia un fine
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            illecito  (è il caso dell’acquisizione mediante prestanome di sale deputate al gioco al fine di
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            riciclare capitali illecitamente acquisiti o di società di calcio delle serie minori), ovvero quella che

            utilizza mezzi illeciti  per il raggiungimento del suo  scopo  (gestori di apparecchi  da

            intrattenimento  che  per mezzo dell’intimidazione mafiosa costringono i titolari degli esercizi

            pubblici a noleggiare i propri apparecchi creandosi così un monopolio territoriale) .
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                  Sulla rilevanza giuridica dell’impresa illecita sembra non si debba più discutere. Se infatti

            all’inizio prevaleva l’orientamento che negava  la configurabilità nel nostro ordinamento dell’

            impresa illecita, perché un illecito non potrebbe mai essere oggetto di protezione giuridica, oggi
            è prevalsa l’opinione contraria. Tra l’altro occorre distinguere tra attività illecita e singoli atti

            illeciti. Infatti affinché l’impresa sia considerata illecita, bisogna aver riguardo non ai singoli atti

            compiuti – che possono essere illeciti anche se l’attività è lecita – ma alla attività intesa come atti

            considerati nel loro complesso. Dunque in linea di principio l’attività d’impresa potrà risultare

            illecita anche se i singoli atti saranno leciti e, viceversa, la presenza di singoli atti illeciti non
            basterà a qualificare l’impresa come illecita .
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            236   F. CASSANO, L’impresa mafiosa e la tutela delle ragioni dei terzi, relazione presentata al convegno «Gli strumenti di
               contrasto alla criminalità organizzata dopo le riforme sulla pubblica sicurezza. Un equilibrio instabile tra efficienza del sistema e
               recupero delle garanzie», 2009.
            237   Per  oggetto dell’impresa si intendono il complesso dei beni e dei servizi organizzati dall’imprenditore per
               condurre l’impresa, includendovi tra questi anche il prodotto dell’attività.
            238   Definito più propriamente elemento teleologico.
            239   Il concetto di impresa illecita è di  matrice dottrinale. Il problema della sua rilevanza trae origine già
               dall’abrogato codice del commercio del 1882, in quanto si discuteva se l’atto lecito potesse costituire atto
               oggettivamente commerciale o potesse addirittura non rientrare nella materia del commercio. La dottrina oggi
               dominante considera l’impresa illecita giuridicamente rilevante (vds. sul tema V. PANUCCIO, Note in tema di
               impresa illecita,  RIV.  DIR.  CIV., 588, 1967) ma non sono mancate autorevoli voci  che ne hanno escluso l’
               ammissibilità (L. BOLAFFIO, Il bordelliere non è commerciante, in Temi emiliana, 1929; M. GHIDINI, Estinzione e
               nullità delle società commerciali, Milano, 1937; C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, II, Milano, 1929).
            240   La dottrina ha cercato di identificare vari criteri per escludere l’illiceità dell’impresa in presenza di atti illeciti
               tra i quali la sussistenza di un rapporto di necessari età tra atto e scopo dell’impresa, (M. GHIDINI, Estinzione
               e  nullità delle  società commerciali,  Milano,  1937);  l’occasionalità  dell’atto  o la  sua  natura  strumentale  rispetto
               all’attività finale dell’imprenditore (M. CASANOVA,  Impresa e azienda:  (Le imprese  commerciali), Unione
               Tipografico-Editrice Torinese, 1974).

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