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produzione o il cui commercio non sono consentiti ai privati o sono addirittura contrari al buon costume ».
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Dunque è illecita quell’impresa organizzata per produrre o scambiare beni o servizi contrari a
norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (ad esempio è il caso
dell’organizzazione di bische clandestine o la produzione di schede per apparecchi da
intrattenimento clonate), oppure quella che pur avendo oggetto lecito ha tuttavia un fine
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illecito (è il caso dell’acquisizione mediante prestanome di sale deputate al gioco al fine di
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riciclare capitali illecitamente acquisiti o di società di calcio delle serie minori), ovvero quella che
utilizza mezzi illeciti per il raggiungimento del suo scopo (gestori di apparecchi da
intrattenimento che per mezzo dell’intimidazione mafiosa costringono i titolari degli esercizi
pubblici a noleggiare i propri apparecchi creandosi così un monopolio territoriale) .
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Sulla rilevanza giuridica dell’impresa illecita sembra non si debba più discutere. Se infatti
all’inizio prevaleva l’orientamento che negava la configurabilità nel nostro ordinamento dell’
impresa illecita, perché un illecito non potrebbe mai essere oggetto di protezione giuridica, oggi
è prevalsa l’opinione contraria. Tra l’altro occorre distinguere tra attività illecita e singoli atti
illeciti. Infatti affinché l’impresa sia considerata illecita, bisogna aver riguardo non ai singoli atti
compiuti – che possono essere illeciti anche se l’attività è lecita – ma alla attività intesa come atti
considerati nel loro complesso. Dunque in linea di principio l’attività d’impresa potrà risultare
illecita anche se i singoli atti saranno leciti e, viceversa, la presenza di singoli atti illeciti non
basterà a qualificare l’impresa come illecita .
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236 F. CASSANO, L’impresa mafiosa e la tutela delle ragioni dei terzi, relazione presentata al convegno «Gli strumenti di
contrasto alla criminalità organizzata dopo le riforme sulla pubblica sicurezza. Un equilibrio instabile tra efficienza del sistema e
recupero delle garanzie», 2009.
237 Per oggetto dell’impresa si intendono il complesso dei beni e dei servizi organizzati dall’imprenditore per
condurre l’impresa, includendovi tra questi anche il prodotto dell’attività.
238 Definito più propriamente elemento teleologico.
239 Il concetto di impresa illecita è di matrice dottrinale. Il problema della sua rilevanza trae origine già
dall’abrogato codice del commercio del 1882, in quanto si discuteva se l’atto lecito potesse costituire atto
oggettivamente commerciale o potesse addirittura non rientrare nella materia del commercio. La dottrina oggi
dominante considera l’impresa illecita giuridicamente rilevante (vds. sul tema V. PANUCCIO, Note in tema di
impresa illecita, RIV. DIR. CIV., 588, 1967) ma non sono mancate autorevoli voci che ne hanno escluso l’
ammissibilità (L. BOLAFFIO, Il bordelliere non è commerciante, in Temi emiliana, 1929; M. GHIDINI, Estinzione e
nullità delle società commerciali, Milano, 1937; C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, II, Milano, 1929).
240 La dottrina ha cercato di identificare vari criteri per escludere l’illiceità dell’impresa in presenza di atti illeciti
tra i quali la sussistenza di un rapporto di necessari età tra atto e scopo dell’impresa, (M. GHIDINI, Estinzione
e nullità delle società commerciali, Milano, 1937); l’occasionalità dell’atto o la sua natura strumentale rispetto
all’attività finale dell’imprenditore (M. CASANOVA, Impresa e azienda: (Le imprese commerciali), Unione
Tipografico-Editrice Torinese, 1974).
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