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per sé leciti, siano collegati con l’attività finale dell’operatore illecito mirando ad agevolarne o
facilitarne il conseguimento del risultato. La partecipazione si sostanzia dunque in un rapporto
di ausiliarietà tra atto o attività lecita ed impresa illecita, unitamente alla necessaria conoscenza
dell’illecito e la volontà di concorrervi.
Il fenomeno del collegamento invece non riguarda un qualsiasi nesso economico o
occasionale. Infatti il legame deve riguardare il profilo essenziale delle attività prese in
considerazione, ovvero le vicende di una determinata attività devono andare ad influire su
quelle dell’altra e deve sussistere la proiezione verso un risultato comune (cosiddetto nesso
teleologico). Dunque il collegamento non può che fondarsi sulla volontà comune delle parti la
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quale deve essere desunta sul piano interpretativo.
Questi concetti dottrinali, che talvolta possono sembrare fumosi e contorti, hanno invece
una rilevanza fondamentale in quanto rappresentano i criteri cui attenersi al fine di riconoscere
le tutele a chi compie degli atti con un imprenditore illecito senza esserne a conoscenza e, per
converso, permettono di sanzionare chi invece abbia volutamente cercato di agevolarlo o di
facilitare la realizzazione del risultato illecito.
2.2 Il mercato illecito
La stratificazione e la poliedricità delle attività illecite nel settore dei giochi sono frutto di
una evoluzione criminale che nel tempo ha sempre più assunto valenze economiche ed
imprenditoriali. Ciò ha prodotto degli importanti cambiamenti, in quanto l’illegalità (nelle sue
varie forme di mercati illeciti, usura e racket, evasione fiscale, lavoro nero, riciclaggio ecc.) altera
le regole della concorrenza, distorce il mercato e mortifica gli investimenti, andando a intaccare
dunque la stabilità della struttura del circuito economico e il modello di efficienza dell’economia
di mercato. Innanzi tutto dobbiamo distinguere tra economia illegale ed economia criminale. La
prima è costituita da violazioni episodiche, sia amministrative che penali, frutto di una
criminalità non evoluta che di per sé non desta un grande allarme sociale dal punto di vista
economico. La seconda invece riguarda delle attività organizzate per le quali si viene a creare un
vero e proprio mercato, con una domanda e una offerta, all’interno del quale l’impresa
criminale è indirizzata ad effettuare investimenti duraturi e ad adottare una organizzazione
stabile.
244 La dottrina inoltre distingue tra “collegamento oggettivo” (o connessione necessaria), che risulta dalla stessa
natura dell’attività, in quanto indirizzato ad adempiere una funzione, e collegamento volontario, in cui le
attività possono essere anche concettualmente indipendenti ma si trovano ad essere vincolate in vista della
destinazione pratica a loro imposta dalle parti.
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