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un doppio vincolo. Da un lato per l’adempimento di quanto stabilito si prevedeva l’adozione di

            un decreto  del Presidente del Consiglio  dei ministri, su proposta e con il concerto
            rispettivamente del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze. E in

            attuazione a  tale disposizione è  stato approvato il Piano d’azione nazionale. D’altro lato  si

            prevedeva che la disposizione in argomento non avrebbe potuto comportare nuovi o maggiori

            oneri per la finanza pubblica in quanto l’operazione di aggiornamento dei LEA doveva essere
            effettuata  nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. La disposizione

            rappresenta in ogni caso un incremento del livello di tutela in favore dei giocatori ludopatici e

            dunque un grosso passo avanti in termini di recupero.


            3.2  Il sistema informativo e le limitazioni pubblicitarie

                  Per quel che riguarda la regolazione della pubblicità inerente al gioco d’azzardo, si trattava

            da un lato  di salvaguardare la competitività del mercato (e gli introiti statali), garantendo la
            possibilità per gli operatori economici di realizzare campagne pubblicitarie, dall’altro lato era

            necessario porre un freno agli stimoli e alle spinte al gioco predisponendo una serie di misure

            volte all’informazione  dei cittadini sui  pericoli del gioco. Il metodo informativo previsto dal

            decreto  è  rivolto  soprattutto ai  giocatori  piuttosto  che ai  cittadini. Infatti  si dispone  che

            vengano riportati  su  schedine e tagliandi delle scommesse gli avvertimenti  sul rischio di
            dipendenza dalla pratica dei giochi nonché le relative probabilità di  vincita, ma altresì sugli

            apparecchi da  divertimento e intrattenimento di cui  all’articolo  110, commi 6 e 7 del

            T.U.L.P.S. , nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non e nei  siti internet
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            destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. Viene anche introdotto l’obbligo di esporre

            all’ingresso e all’interno dei locali il materiale informativo predisposto dalle ASL . Per quanto
                                                                                              180
            riguarda nello specifico l’introduzione dei  nuovi parametri pubblicitari, la regolamentazione

            adottata dall’  art. 7, comma 4, del decreto Balduzzi  definisce un doppio vincolo per la

            reclamizzazione del gioco d’azzardo. Il primo riguarda il fatto che si vieta l’inserimento di


            179   Comunemente conosciute come AWP (Amusement with prizes) e VLT (Video lottery terminal). La differenza fra i
               due tipi di apparecchi consiste nel fatto che le prime sono apparecchi che si attivano con l’introduzione di
               monete o con  strumenti di pagamento elettronico, hanno installata una scheda di gioco che permette di
               interagire con il sistema del concessionario mediante un punto di accesso (PDA) e le vincite (massimo cento
               euro) sono calcolate sulla base delle giocate per ogni singolo apparecchio. Le VLT invece sono collegate ad
               un sistema  di gioco centrale che sovraintende alla loro gestione e che calcola il ciclo di vincita (massimo
               cinquemila euro) sulla base delle puntate effettuate sul quel sistema anche da diverse VLT.
            180   L’osservanza di tali disposizioni è protetta da consistenti sanzioni amministrative che vanno da 100mila a
               500mila euro (sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo di comunicazione
               interessato) per le trasgressioni inerenti i messaggi pubblicitari,  50mila  euro invece per l’inosservanza
               dell’applicazione degli avvertimenti sul rischio di dipendenza e sulle probabilità di vincita (art. 7, commi 5 e 6).

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