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un doppio vincolo. Da un lato per l’adempimento di quanto stabilito si prevedeva l’adozione di
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta e con il concerto
rispettivamente del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze. E in
attuazione a tale disposizione è stato approvato il Piano d’azione nazionale. D’altro lato si
prevedeva che la disposizione in argomento non avrebbe potuto comportare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica in quanto l’operazione di aggiornamento dei LEA doveva essere
effettuata nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. La disposizione
rappresenta in ogni caso un incremento del livello di tutela in favore dei giocatori ludopatici e
dunque un grosso passo avanti in termini di recupero.
3.2 Il sistema informativo e le limitazioni pubblicitarie
Per quel che riguarda la regolazione della pubblicità inerente al gioco d’azzardo, si trattava
da un lato di salvaguardare la competitività del mercato (e gli introiti statali), garantendo la
possibilità per gli operatori economici di realizzare campagne pubblicitarie, dall’altro lato era
necessario porre un freno agli stimoli e alle spinte al gioco predisponendo una serie di misure
volte all’informazione dei cittadini sui pericoli del gioco. Il metodo informativo previsto dal
decreto è rivolto soprattutto ai giocatori piuttosto che ai cittadini. Infatti si dispone che
vengano riportati su schedine e tagliandi delle scommesse gli avvertimenti sul rischio di
dipendenza dalla pratica dei giochi nonché le relative probabilità di vincita, ma altresì sugli
apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del
T.U.L.P.S. , nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non e nei siti internet
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destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. Viene anche introdotto l’obbligo di esporre
all’ingresso e all’interno dei locali il materiale informativo predisposto dalle ASL . Per quanto
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riguarda nello specifico l’introduzione dei nuovi parametri pubblicitari, la regolamentazione
adottata dall’ art. 7, comma 4, del decreto Balduzzi definisce un doppio vincolo per la
reclamizzazione del gioco d’azzardo. Il primo riguarda il fatto che si vieta l’inserimento di
179 Comunemente conosciute come AWP (Amusement with prizes) e VLT (Video lottery terminal). La differenza fra i
due tipi di apparecchi consiste nel fatto che le prime sono apparecchi che si attivano con l’introduzione di
monete o con strumenti di pagamento elettronico, hanno installata una scheda di gioco che permette di
interagire con il sistema del concessionario mediante un punto di accesso (PDA) e le vincite (massimo cento
euro) sono calcolate sulla base delle giocate per ogni singolo apparecchio. Le VLT invece sono collegate ad
un sistema di gioco centrale che sovraintende alla loro gestione e che calcola il ciclo di vincita (massimo
cinquemila euro) sulla base delle puntate effettuate sul quel sistema anche da diverse VLT.
180 L’osservanza di tali disposizioni è protetta da consistenti sanzioni amministrative che vanno da 100mila a
500mila euro (sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo di comunicazione
interessato) per le trasgressioni inerenti i messaggi pubblicitari, 50mila euro invece per l’inosservanza
dell’applicazione degli avvertimenti sul rischio di dipendenza e sulle probabilità di vincita (art. 7, commi 5 e 6).
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